Cassazione Penale, Ordinanza n. 37098/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Genova del 20 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Genova il 21 settembre 2023 alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione e 1.000 euro di multa. I fatti erano stati accertati a Genova il 2 dicembre 2021 e la condanna riguardava, in continuazione, la contraffazione o alterazione di segni distintivi e il contrabbando. Con il primo motivo la difesa ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo ha prospettato profili di incostituzionalità della previsione dell’aggravante del contrabbando connesso a un altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, richiamata dall’art. 88, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 141 del 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l’assenza di elementi positivi, la mancata resipiscenza e collaborazione e i precedenti dell’imputato; le diverse valutazioni proposte dalla difesa attengono al merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto: la previsione dell’aggravante non presenta i prospettati profili di incostituzionalità, poiché l’inasprimento sanzionatorio è giustificato dal maggiore disvalore della condotta, indipendentemente dall’ammontare dei diritti di confine; inoltre, nel caso concreto l’aggravante non risulta applicata. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
… Mohamed Khalouki era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 81 - 474 cod. pen. e 282 - 295 del Testo Unico delle leggi doganali.
La norma è richiamata per indicare che la condanna riguardava più reati uniti dal vincolo della continuazione; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione dell’art. 81 c.p.
… Mohamed Khalouki era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 81 - 474 cod. pen. e 282 - 295 del Testo Unico delle leggi doganali.
La norma è indicata quale reato oggetto della condanna, senza un’autonoma interpretazione da parte della Corte.
artt. 282 e 295 del Testo unico delle leggi doganali
… non si ravvisano profili di incostituzionalità rispetto alla previsione, ribadita dall'art. 88 comma 2 lett. c) del d. Igs. n. 141 del 26 settembre 2024, dell'aggravante per i casi in cui il reato di contrabbando sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, giustificandosi l'inasprimento sanzionatorio previsto in ragione del maggior disvalore della condotta, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, fermo restando che nel caso di specie non risulta che l'aggravante de qua sia stata in concreto applicata.
La disciplina del contrabbando è richiamata per la condanna; la Corte afferma che l’aggravante per la connessione con un delitto contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione è giustificata dal maggior disvalore della condotta, a prescindere dall’ammontare dei diritti di confine, precisando che non risulta applicata nel caso concreto.
art. 88, comma 2, lett. c), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141
… non si ravvisano profili di incostituzionalità rispetto alla previsione, ribadita dall'art. 88 comma 2 lett. c) del d. Igs. n. 141 del 26 settembre 2024, dell'aggravante per i casi in cui il reato di contrabbando sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, giustificandosi l'inasprimento sanzionatorio previsto in ragione del maggior disvalore della condotta, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, fermo restando che nel caso di specie non risulta che l'aggravante de qua sia stata in concreto applicata.
La previsione dell’aggravante per il contrabbando connesso a un delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione non è incostituzionale, secondo la Corte, perché l’inasprimento si fonda sul maggiore disvalore della condotta e non dipende dall’entità dei diritti di confine.
… alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza l’assenza di elementi positivi e indica circostanze concrete, quali la mancata resipiscenza o collaborazione e la presenza di precedenti; la mera contrapposizione di una diversa valutazione di merito non consente il sindacato della Cassazione.
- L’aggravamento sanzionatorio previsto per il contrabbando connesso a un delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione è giustificato dal maggiore disvalore della condotta e non è subordinato all’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti.
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