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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di responsabilità professionale contro un geometra, chiamato a rispondere di un errore di progettazione connesso a vincoli urbanistici o edilizi. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente e, al contempo, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale del professionista per il pagamento dei compensi; inoltre aveva condannato il professionista a rifondere le spese alla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia. In appello, la corte territoriale ha confermato l’inoperatività della polizza e, quanto alla domanda di compensi, ha riconosciuto l’omissione di pronuncia ma l’ha poi ritenuta infondata, ritenendo che il professionista avesse rinunciato al credito in una dichiarazione in cui riconosceva l’errore e assumeva a proprio carico responsabilità, spese e danni. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 1362 e ss. c.c. e omesso esame, sostenendo che la dichiarazione non conteneva alcuna rinuncia ai compensi e che, essendo l’obbligazione professionale di mezzi, il corrispettivo non viene meno per l’inesatto adempimento; 2) violazione dell’art. 1917 c.c. sulla condanna alle spese in favore dell’assicurazione, assumendo che la manleva fosse stata chiesta solo per la parte di danno coperta dalla polizza e che, essendo stata respinta la domanda del cliente, le spese dovessero gravare su quest’ultimo. Il cliente ha proposto ricorso incidentale lamentando che la corte d’appello avesse dichiarato inammissibile il suo gravame sul danno risarcibile per asserita carenza di specificità, deducendo che l’appello mirava a contestare l’interpretazione delle risultanze della c.t.u. e la mancata integrazione della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la motivazione d’appello sulla supposta rinuncia ai compensi fosse meramente apparente e apodittica: la dichiarazione del professionista esprimeva solo l’assunzione di responsabilità e l’esonero del cliente dai pregiudizi derivanti dall’errore, ma non poteva logicamente comprendere la rinuncia al corrispettivo professionale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché mirava, in realtà, a una diversa ricostruzione fattuale dei limiti della copertura assicurativa. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale del cliente per difetto di specificità e per mancata trascrizione del contenuto dell’atto di appello e delle statuizioni di primo grado rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito della violazione perché accoglie la doglianza sulla motivazione apparente relativa ai compensi

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione della dichiarazione resa dal professionista; la Corte afferma che il significato attribuito dalla sentenza impugnata non è coerente con il senso letterale e complessivo delle parole usate

  • art. 1917 c.c.

    richiamato in relazione alla manleva assicurativa e alla condanna alle spese verso l’assicuratore; il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi del ricorso principale e incidentale; la Corte qualifica i vizi dedotti anche in termini diversi da quelli formalmente prospettati quando ciò sia chiaramente desumibile dall’illustrazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità del motivo che non individua la reale ratio decidendi della decisione impugnata, configurando un 'non motivo'

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità del ricorso incidentale, per mancata trascrizione e specifica indicazione degli atti e delle statuizioni rilevanti

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come regola processuale che la parte assume violata dalla corte d’appello per avere dichiarato inammissibile l’appello incidentale per difetto di specificità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia a un credito professionale non può essere presunta da una dichiarazione di assunzione di responsabilità per un errore tecnico, se dal testo non emerge in modo univoco la volontà di abdicare al compenso per l’attività svolta.
  • In sede di interpretazione del documento, il giudice deve attribuire alle espressioni usate un significato compatibile con il loro spettro semantico complessivo; è viziata la lettura che estenda oltre misura la portata letterale e logica della dichiarazione.
  • L’obbligazione professionale di mezzi, anche se adempiuta in modo inesatto o negligente, non comporta automaticamente la perdita del diritto al corrispettivo, salvo diversa e chiara pattuizione o rinuncia.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione astratta o in una ricostruzione fattuale alternativa.
  • La censura che riguarda il contenuto effettivo della copertura assicurativa e dei limiti della manleva introduce una questione di fatto non sindacabile in cassazione come violazione di legge, se la decisione di merito ha già accertato diversamente i presupposti della garanzia.
  • Chi contesta in cassazione la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve riportare gli atti e le statuizioni rilevanti in modo autosufficiente, consentendo alla Corte il controllo sulla decisività del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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