Cassazione Civile, Ordinanza n. 20623/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per scoperto di conto corrente. Due soggetti avevano ceduto pro solvendo alla banca, a titolo di garanzia di un'apertura di credito, un credito vantato verso una società terza. I cedenti sostenevano che, una volta divenuto esigibile il credito ceduto, la banca fosse rimasta inerte nel recupero, omettendo diffide e iniziative conservative e lasciando maturare l'insolvenza del debitore ceduto, poi ammesso ad amministrazione controllata e concordato preventivo. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il risarcimento del danno pari al valore del credito non recuperato, da compensare con il credito bancario. Dopo vari gradi di giudizio, la corte d'appello di rinvio ha riconosciuto la negligenza della banca nella gestione del credito ceduto, ma ha negato il risarcimento perché il danneggiato non aveva provato l'effettiva esistenza del danno, cioè che il credito fosse concretamente esigibile e recuperabile per l'intero valore alla data rilevante. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale, sulla cessione pro solvendo e sull'onere della prova, sostenendo che l'inadempimento della banca dovesse comportare automaticamente il risarcimento e che il nesso causale fosse in re ipsa; 2) violazione dell'art. 1226 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse negato la liquidazione equitativa del danno nonostante fosse indicato un parametro percentuale ricavabile dalla proposta di concordato del debitore ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto errata la tesi secondo cui il cedente, nella cessione pro solvendo a scopo di garanzia, sarebbe estraneo alle vicende successive del credito: in tale schema il cedente continua a rispondere della solvenza del debitore ceduto, e quindi la prova dell'esigibilità del credito, dell'insolvenza e dell'assenza di negligenza nella gestione grava sul cessionario che agisce. Tuttavia, pur a fronte dell'accertato inadempimento della banca, la Corte ha condiviso il rilievo della corte territoriale secondo cui mancava la prova del danno risarcibile: non basta l'inadempimento, occorre anche dimostrare che, senza quell'inadempimento, il credito sarebbe stato effettivamente recuperabile. Parimenti è stata ritenuta inammissibile la censura sulla liquidazione equitativa, perché l'art. 1226 c.c. presuppone un danno già provato o quantomeno incontestato quanto all'esistenza, e non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nella ricostruzione dei fatti, quale norma richiamata per gli obblighi del cessionario nella gestione del credito ceduto
richiamato come base degli obblighi di comportamento del cessionario nella tutela del credito ceduto
ceduzione del credito in luogo dell'adempimento
richiamato per analogia, nel senso che nella cessione pro solvendo a garanzia il cessionario deve provare esigibilità del credito, insolvenza del debitore ceduto e assenza di propria negligenza
indicato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento non esonera il danneggiato dalla prova dell'esistenza del danno
richiamato nel primo motivo in tema di nesso e risarcibilità del danno
richiamato nel primo motivo in relazione alla cessione del credito e alla responsabilità del cedente/cessionario
invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova del danno grava su chi lo allega
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
la valutazione equitativa presuppone la prova o almeno l'incontestazione dell'esistenza del danno, e non può supplire alla mancanza di tale prova
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nella cessione di credito pro solvendo a scopo di garanzia il cedente non resta del tutto estraneo alle vicende successive del credito: il rischio di insolvenza del debitore ceduto continua a rilevare anche nei suoi rapporti con il cessionario.
- Il cessionario che agisca contro il cedente deve provare non solo l'esistenza e l'esigibilità del credito ceduto, ma anche l'effettiva insolvenza del debitore ceduto e l'assenza di propria negligenza nella sua escussione e conservazione.
- L'accertamento dell'inadempimento contrattuale non comporta automaticamente la prova del danno: il danneggiato deve dimostrare che dal comportamento inadempiente sia derivato un pregiudizio effettivo e non meramente ipotetico.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è consentita solo quando l'esistenza del danno risarcibile sia già provata o pacifica, mentre non può essere usata per colmare la totale mancanza di prova del pregiudizio.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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