Cassazione Civile, Ordinanza n. 18722/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un avvocato ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore di un conto corrente a lui intestato. Il Tribunale ha revocato il decreto, ma all’esito di consulenza tecnica ha comunque condannato l’opponente al pagamento di una somma inferiore. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: (1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per avere la Corte territoriale anticipato l’inammissibilità e infondatezza dell’appello; (2) nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. e collegati artt. 138 e 139 c.p.c., sostenendo che la notifica presso lo studio legale fosse illegittima e che dovesse essere preceduta da ricerca presso la residenza; (3) carenza di motivazione sulla pretesa illeggibilità della sottoscrizione del decreto ingiuntivo, in riferimento alle norme sulla forma dei provvedimenti; (4) nullità del contratto di conto corrente, con richiamo all’art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, ma in termini ritenuti confusi e contraddittori tra nullità e annullabilità; (5) carenza di motivazione sulle questioni relative alla consulenza tecnica d’ufficio e agli artt. 62 e 194 c.p.c.; (6) omessa considerazione della richiesta risarcitoria per danno all’immagine ex art. 2059 c.c., senza allegazione e prova del pregiudizio; (7) falsa applicazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i singoli motivi, osservando in particolare che: il primo non si confrontava con la reale ratio decidendi; la notifica presso lo studio professionale era consentita e, comunque, la dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo era irrilevante in presenza di opposizione tempestiva; l’illeggibilità della sigla non escludeva la riferibilità del provvedimento al giudice indicato; il motivo sulla nullità del contratto era inammissibile perché non censurava la statuizione di inammissibilità resa dalla Corte d’appello; le censure sulla CTU erano ugualmente inammissibili perché rivolte al merito e non alla ragione processuale della decisione; il danno non patrimoniale all’immagine non risultava allegato e provato; la statuizione sull’ulteriore contributo unificato è stata ritenuta corretta perché il gravame era stato integralmente respinto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Consente la difesa di persona in giudizio, richiamata solo per qualificare la presenza del ricorrente in proprio.
La notificazione per irreperibilità o rifiuto può essere eseguita nel rispetto della disciplina prevista; nel caso concreto non è stata ritenuta inesistente.
Richiamato in connessione con la disciplina delle notifiche, senza che sia stata ravvisata violazione decisiva.
Stabilisce un criterio di scelta del Comune di notificazione, ma all’interno del Comune è consentita la notifica presso lo studio o il luogo di attività professionale senza preventiva ricerca presso l’abitazione.
La notificazione del decreto ingiuntivo nel termine è rilevante; l’eventuale nullità non incide come inesistenza se seguita da opposizione tempestiva.
La nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo rileva solo ai fini dell’opposizione tardiva, se ha impedito la conoscenza del decreto.
Richiamato a sostegno della censura sulla sottoscrizione del decreto, ma senza incidenza decisiva.
Richiamato in relazione ai requisiti formali della sentenza/provvedimento, ma la censura è stata respinta.
Richiamato in tema di sottoscrizione del provvedimento giudiziale.
Richiamato per sostenere la nullità del decreto, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
Richiamato in relazione alla sottoscrizione del provvedimento.
Invocato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità del contratto di conto corrente.
Corte costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del conto corrente e alla dedotta invalidità contrattuale.
Richiamato in relazione alle doglianze sulla consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato in tema di attività del consulente tecnico d’ufficio.
Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica e alla documentazione dell’attività del c.t.u.
Richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte ha ribadito che il pregiudizio deve essere allegato e provato, non essendo in re ipsa.
La liquidazione equitativa presuppone che il danno sia già provato nella sua esistenza e almeno nelle sue componenti essenziali.
Richiamato quale base della liquidazione equitativa del danno aquiliano.
La liquidazione equitativa è ricondotta a un giudizio di diritto con equità giudiziale correttiva o integrativa, non a un giudizio di equità pura.
Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello e alla loro ammissibilità.
Richiamato in relazione alla valutazione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare affermazioni non decisive o solo sintetiche.
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile un motivo o una domanda, la parte soccombente deve censurare anzitutto quella statuizione processuale; le eventuali argomentazioni di merito rese ad abundantiam restano prive di effetti e non vanno impugnate autonomamente.
- La notificazione del decreto ingiuntivo presso lo studio professionale del destinatario, nell’ambito del Comune competente, è consentita dall’art. 139 c.p.c. senza necessità di preventiva ricerca presso l’abitazione.
- La nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo non determina l’inefficacia del decreto se l’opponente ha comunque proposto opposizione tempestiva; tale vizio rileva principalmente ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. se ha impedito la conoscenza del provvedimento.
- L’illeggibilità della sigla apposta in calce al provvedimento non ne esclude la validità della sottoscrizione quando esistano elementi idonei a collegare il segno grafico al magistrato indicato nell’atto.
- La deduzione di nullità contrattuale deve essere specifica e coerente; una censura confusa o contraddittoria tra nullità e annullabilità è inammissibile se non attacca la vera ragione processuale della decisione impugnata.
- L’errore o l’irregolarità contestati in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio devono essere censurati in rapporto alla ragione processuale di inammissibilità eventualmente posta dal giudice d’appello, non direttamente nel merito tecnico se quel merito non è stato decisivo.
- Il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa: va allegato e provato nell’an e, se del caso, nel quantum; la liquidazione equitativa presuppone che la sussistenza del pregiudizio sia già stata dimostrata.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è dovuto quando l’impugnazione è integralmente respinta.
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