Cassazione Civile, Ordinanza n. 20015/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società fornitrice aveva agito per ottenere il pagamento di euro 88.844,87 a titolo di interessi/compensi per il ritardato pagamento di forniture di dispositivi medico-sanitari eseguite in favore dell'azienda sanitaria. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta, perché i giudici di merito avevano ritenuto che il contratto di fornitura, stipulato da un organismo di diritto pubblico, dovesse rispettare la forma scritta richiesta dalla disciplina dei contratti pubblici, a pena di nullità. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006, sostenendo che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore di tale codice dovessero applicarsi gli artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1923; 2) violazione del d.lgs. 231/2002, assumendo che si trattasse di transazioni commerciali e che il termine "transazione commerciale" fosse stato erroneamente inteso in senso contrattuale anziché come sequenza credito-debito; 3) sosteneva inoltre che le note prodotte in giudizio avessero valore di valido accordo scritto, che gli affidamenti fossero sotto soglia comunitaria e che le fatture non fossero state contestate quanto a esecuzione e ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse costruita su argomentazioni eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva affermato la necessità della forma scritta del contratto in applicazione della disciplina dei contratti pubblici, senza fondarsi su una pretesa applicazione retroattiva del codice degli appalti per escludere gli artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1923. La Corte ha inoltre osservato che: la doglianza sull'art. 16 era generica e non confrontata con la possibilità, per la PA, di rinviare anche implicitamente la conclusione del vincolo alla stipulazione; la doglianza sull'art. 17 non era sorretta dalla prova di uno scambio di proposta e accettazione in forma scritta; la questione dei contratti sotto soglia era nuova in cassazione e comunque dedotta in modo assertivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006
per i contratti della PA sottoposti al codice dei contratti pubblici la stipulazione richiede la forma scritta nelle forme previste dalla legge, senza equipollenti.
art. 2, lett. b), d.lgs. 157/1995
qualifica l'azienda sanitaria come organismo di diritto pubblico.
art. 3, comma 26, d.lgs. 163/2006
norma di trasposizione della nozione di organismo di diritto pubblico ai fini del codice dei contratti pubblici.
art. 3, lett. d), d.lgs. 50/2016
richiamata come disciplina successiva della nozione di organismo di diritto pubblico.
art. 16 r.d. 2440/1923
il verbale di aggiudicazione definitiva può equivalere al contratto, ma la norma ha natura dispositiva e la PA può rinviare la conclusione del vincolo alla stipulazione formale.
art. 17 r.d. 2440/1923
i contratti con ditte commerciali possono perfezionarsi per corrispondenza secondo l'uso del commercio, ma occorre uno scambio scritto di proposta e accettazione idoneo a formare il consenso.
richiamato come parametro della nullità per violazione di norma imperativa.
non è utilizzabile per sostenere il perfezionamento del contratto della PA in assenza di forma scritta richiesta ad substantiam.
la deroga per corrispondenza richiede pur sempre uno scambio di proposta e accettazione in forma scritta.
invocato dalla ricorrente per sostenere la non contestazione delle fatture, ma la Corte non attribuisce a tale profilo efficacia decisiva nel giudizio di ammissibilità.
richiamato nel motivo per la ripartizione dell'onere probatorio in tema di decorrenza degli interessi moratori.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che richiede un confronto puntuale tra norma invocata e ratio della decisione impugnata.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
la questione sul sotto soglia è stata reputata assertiva e priva dell'indicazione specifica degli atti rilevanti.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta richiesta dalla legge è principio sostanziale di validità: non basta la mera esecuzione del rapporto né la produzione di documenti unilaterali o contabili per dimostrare il perfezionamento del contratto.
- Per denunciare utilmente la violazione di legge in cassazione occorre confrontare specificamente la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non colpisca la reale base giuridica della decisione è inammissibile.
- Le norme speciali che prevedono forme alternative di conclusione del contratto con la PA, come il verbale di aggiudicazione o la corrispondenza commerciale, operano solo se ne risultano integrati i presupposti propri e se vi è prova dello scambio di consensi richiesto dalla fattispecie.
- La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile, salvo che sia rilevabile d'ufficio; inoltre deve essere allegata con precisione l'avvenuta deduzione nei gradi di merito e il relativo atto processuale.
- La deduzione di contratti sotto soglia o di altri presupposti fattuali richiede una specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, non essendo sufficiente un'affermazione generica o assertiva.
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