Cassazione Civile, Ordinanza n. 11492/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una persona fisica aveva chiesto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sul sovraindebitamento. Il tribunale, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore fallito, aveva revocato il decreto di apertura ritenendo che la debitrice avesse omesso di indicare una causa risarcitoria da 500.000 euro promossa nei suoi confronti e che tale omissione integrasse sia un atto in frode ai creditori sia una violazione dell'obbligo di rappresentare compiutamente il patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3/2012. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto di reclamo con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 14-ter e 14-quinquies l. n. 3/2012, sostenendo che la mancata indicazione dell'azione risarcitoria non potesse essere qualificata come atto in frode e che il requisito dell'assenza di atti in frode non potesse comunque essere considerato ancora necessario; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 14-ter l. n. 3/2012, contestando che l'omissione relativa alla causa risarcitoria potesse integrare una tale incompletezza documentale da impedire la ricostruzione del patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure. Ha ritenuto che il decreto impugnato, pur avendo accolto il reclamo del creditore e revocato l'apertura della liquidazione del patrimonio per ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità, fosse privo dei caratteri della decisorietà e definitività, perché non decideva in modo irretrattabile sui diritti soggettivi delle parti e non precludeva la reiterazione della domanda di accesso alla procedura. Per questa ragione il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone che la domanda e la documentazione consentano la completa ricostruzione del patrimonio del debitore; la sua violazione può fondare un rilievo di inammissibilità della domanda di liquidazione, ma il provvedimento che la accerta in sede di reclamo non è necessariamente ricorribile per cassazione se non ha decisorietà e definitività.
art. 14-quinquies l. n. 3/2012
regola l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio; il provvedimento che revoca l'apertura per carenza di requisiti di ammissibilità è stato ritenuto privo dei requisiti di decisorietà e definitività.
la modifica non ha determinato l'abrogazione implicita del requisito della mancanza di atti in frode ai creditori; secondo il tribunale, la legittimazione del liquidatore ad agire per l'inefficacia degli atti pregiudizievoli non coincide integralmente con la nozione di atti in frode.
richiamato per distinguere gli atti revocabili dagli atti in frode, ritenuti più ampi rispetto ai soli atti pregiudizievoli revocabili.
art. 111 Cost.
utilizzato come parametro di ricorribilità per cassazione dei provvedimenti non altrimenti impugnabili, che però richiede decisorietà e definitività.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo avverso provvedimenti del tribunale che decidano nel merito sulla domanda in modo decisorio e definitivo, incidendo sui diritti soggettivi delle parti con efficacia assimilabile al giudicato.
- Il decreto che si limiti a dichiarare l'inammissibilità della domanda o che accolga il reclamo contro l'apertura della procedura per carenza di requisiti di ammissibilità, senza precludere la riproposizione della domanda, è privo di decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
- Nella disciplina della liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, la mancata indicazione di una sopravvenienza o di una lite risarcitoria può essere valutata ai fini della completezza informativa e della fattibilità della proposta, ma la qualificazione del relativo provvedimento come impugnabile in cassazione dipende anzitutto dalla sua natura decisoria e definitiva, non dal solo contenuto sostanziale della valutazione compiuta dal tribunale.
- La modifica dell'art. 14-decies l. n. 3/2012, attribuendo al liquidatore la legittimazione ad agire per l'inefficacia degli atti pregiudizievoli, non elimina automaticamente il distinto requisito dell'assenza di atti in frode ai creditori, ove tale requisito sia previsto dalla disciplina applicabile.
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