Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20528/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e dell'adesione dei controricorrenti, ritenendo rituale la richiesta. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti. Non è stata quindi pronunciata una decisione nel merito dei quattro motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di alcuni lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, del diritto a vedersi computare l'intero periodo di apprendistato nell'anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell'accordo sindacale del 1.3.2006 nella parte in cui escludevano tale computo, affermando che la normativa previgente sull'apprendistato conservava portata imperativa e che l'autonomia collettiva non poteva sterilizzare integralmente il periodo formativo ai fini anzianità. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) inapplicabilità della L. n. 25 del 1955, art. 19 ai nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, ritenuti fattispecie autonoma disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del 2003; (2) incompatibilità specifica tra la disciplina del recesso nel nuovo apprendistato e la regola sull'anzianità; (3) erronea interpretazione letterale e sistematica delle espressioni "considerare utile" e "computare", sostenendo che la contrattazione collettiva potesse graduare il valore del periodo di apprendistato e riconoscere solo una parte del servizio; (4) irrilevanza della dedotta discriminazione indiretta per età. Prima della decisione sul merito del ricorso, la società ha però rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione dei controricorrenti e istanza di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne ha tratto la conseguenza estintiva del giudizio in presenza di rituale rinuncia e adesione della controparte.

  • L. n. 25 del 1955, art. 19

    la Corte d'appello l'aveva considerata norma imperativa e idonea a far computare l'apprendistato ai fini dell'anzianità; la ricorrente ne contestava l'applicabilità ai nuovi apprendistati professionalizzanti.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 53

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante e la sua incompatibilità con la disciplina previgente.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 57

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della dedotta disciplina organica e autonoma del nuovo apprendistato.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)

    invocato per sostenere che la disciplina del recesso del nuovo apprendistato sostituisse quella precedente senza salvaguardia dell'anzianità.

  • D.L. n. 726 del 1984, art. 3

    richiamato dalla Corte d'appello come termine di raffronto lessicale con la formula "è computato", ritenuta equivalente a "è considerato utile".

  • L. n. 196 del 1997, art. 16

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere che avesse abrogato l'art. 19 della L. n. 25 del 1955, incidendo solo su altre disposizioni.

  • artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78

    richiamati dalla ricorrente per contestare la rilevanza di una discriminazione indiretta per età; la questione non è stata decisa per l'intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria lettura letterale e sistematica delle norme sull'apprendistato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, il giudizio si estingue senza esame dei motivi, purché la rinuncia sia rituale.
  • In sede di estinzione per rinuncia non viene pronunciata una decisione sul merito delle censure, né si forma un giudicato sul loro contenuto.
  • Nel contenzioso sull'apprendistato, la questione del computo del periodo formativo nell'anzianità può essere oggetto di contestazione sia sul piano della disciplina legale applicabile sia sul piano della validità delle clausole collettive che lo escludano integralmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.