Cassazione Civile, Ordinanza n. 07018/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui la compagnia assicurativa aveva chiesto a un assicurato professionista il pagamento di euro 15.000 quale scoperto di polizza, a seguito di una transazione stipulata dalla compagnia con un terzo che aveva agito per asserita responsabilità professionale dell'assicurato. L'opponente aveva chiesto anche la rifusione delle spese di lite sostenute nel giudizio promosso dal terzo. I giudici di merito hanno ritenuto che l'assicurato fosse consapevole delle trattative transattive e dell'obbligo di sostenere lo scoperto; hanno inoltre escluso il rimborso delle spese di resistenza perché la transazione era stata accettata "a spese compensate" e, comunque, la nota spese era generica. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1917, comma 3, c.c., sostenendo che la transazione non coprisse le spese di resistenza ma solo le spese di lite ex art. 91 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 86 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la difesa in proprio non esclude il diritto alla liquidazione delle spese professionali e che la nota spese era stata ingiustamente ritenuta generica; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione sulla quantificazione delle spese da rimborsare; 4) omesso esame di fatto decisivo circa la determinazione delle spese da rimborsare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura si risolveva nella contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto di transazione rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e senza indicare in che modo la Corte territoriale se ne fosse discostata. Sul secondo motivo ha osservato che il caso non riguardava la regolazione delle spese secondo soccombenza, poiché non vi era stata una soccombenza tecnica ma una definizione transattiva con spese compensate; inoltre la censura non colpiva la ratio decidendi fondata sull'interpretazione della transazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti difettosi di specificità e comunque assorbiti dall'inammissibilità dei primi due. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma invocata dal ricorrente, ma ritiene che non possa trovare applicazione nel caso concreto in base alla transazione interpretata dai giudici di merito come comprensiva della compensazione delle spese; la censura è però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata deduzione dei canoni ermeneutici violati.
È richiamato dal ricorrente per distinguere le spese di lite dalle spese di resistenza; la Corte non affronta nel merito tale distinzione perché reputa la censura meramente interpretativa del negozio transattivo.
È invocato per sostenere il diritto alla liquidazione delle spese anche in caso di difesa in proprio; la Corte ritiene il motivo non pertinente alla fattispecie, perché qui non vi è stata una soccombenza tecnica e la questione è assorbita dall'interpretazione della transazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La doglianza di omessa motivazione sulla quantificazione delle spese viene dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché assorbita dall'inammissibilità delle censure precedenti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo vengono ritenute inammissibili o comunque non idonee a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Sono citati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Quando la censura investe l'interpretazione di un contratto o di una transazione, il ricorrente in cassazione deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e come il giudice di merito se ne sia discostato; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione proporre semplicemente una diversa lettura plausibile del negozio, chiedendo una rivalutazione del fatto e della volontà delle parti, se la sentenza impugnata ha adottato un'interpretazione altrettanto sostenibile.
- La disciplina delle spese ex art. 1917, comma 3, c.c. non può essere invocata in modo astratto se la controversia è stata definita da una transazione che, secondo l'interpretazione accolta dal giudice di merito, abbia già regolato anche il profilo delle spese.
- Le doglianze che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che risultano estranee alla struttura concreta della decisione, non possono determinare l'accoglimento del ricorso.
- Laddove il giudizio non sia giunto a una soccombenza tecnica ma si sia chiuso con accordo transattivo e compensazione delle spese, i principi relativi alla liquidazione delle spese secondo soccombenza non sono automaticamente richiamabili.
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