Cassazione Penale, Ordinanza n. 28552/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante del fatto di speciale tenuità patrimoniale equivalente alla recidiva e rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 600 di multa per una cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con il primo motivo deduceva vizio di legge e di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Con il secondo motivo censurava l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che era stata contestata la cessione di due dosi di cocaina per oltre venti euro, mentre il giudice di appello aveva valorizzato i numerosi precedenti specifici dell'imputato, il contesto di spaccio professionale e organizzato e il possesso di una cospicua somma di denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua sia quanto alla ritenuta recidiva, fondata su precedenti specifici e sul contesto del fatto, sia quanto al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la recidiva. Ha inoltre ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra circostanze sono apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante valorizzata e posta in equivalenza con la recidiva
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
norme invocate per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità per cui è intervenuta la condanna
parametri richiamati per il giudizio di bilanciamento e la commisurazione della pena
in caso di inammissibilità segue condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La valutazione sulla sussistenza della recidiva può essere sorretta dal rilievo dei precedenti specifici, del contesto concreto del fatto e dell'indicazione di una maggiore pericolosità sociale dell'autore.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivato in modo congruo, anche mediante il richiamo ad alcuni soli parametri dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena rientra nel merito e non è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, dei criteri utilizzati per la commisurazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che emerga l'assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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