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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21718 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il fondo chiedeva il rimborso parziale delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti negli anni 2007-2010, sostenendo che l'applicazione dell'aliquota del 15% (ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA) determinava una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia ai sensi dell'art. 63 TFUE, perché i fondi nazionali erano soggetti, ratione temporis, a un'imposta sostitutiva sul risultato della gestione del 12,5% (o 5% in casi particolari) prevista dalla L. 23/03/1983 n.77. CTP e CTR avevano rigettato il ricorso ritenendo legittima la diversa aliquota in virtù della disciplina convenzionale e richiedendo al ricorrente la prova di un concreto vantaggio fiscale dei fondi domestici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (parzialmente), ritenendo fondati i motivi che denunciavano la violazione dell'art. 63 TFUE. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato alla Corte tributaria regionale d'appello dell'Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione, per il riesame delle questioni residue. La Corte ha affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-USA fissa un limite massimo (15%) e va interpretato in conformità al diritto dell'Unione per evitare trattamenti discriminatori; l'applicazione meccanica del limite convenzionale non esclude il controllo di compatibilità con l'art. 63 TFUE. Ha inoltre censurato l'attribuzione al contribuente dell'onere di prova nella misura in cui la comparazione deve essere condotta sulla normativa nazionale applicabile e non sul regime fiscale dello Stato terzo. Le spese sono demandate alla Corte di merito per la liquidazione.

Norme richiamate

  • Art. 63 T.F.U.E.

    Vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi, e tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi.

    Principio fondamentale di libera circolazione dei capitali esteso anche ai rapporti con paesi terzi; misura nazionale o applicazione convenzionale che dissuade investimenti esteri può costituire restrizione. Va usato come criterio per valutare eventuali discriminazioni fiscali sui dividendi.

  • Art. 65 T.F.U.E.

    Prevede deroghe per le disposizioni della legislazione tributaria che operano distinzioni in funzione del luogo di residenza, ma soggette a interpretazione restrittiva e al divieto di discriminazione arbitraria (paragrafi richiamati in motivazione).

    Consente differenziazioni tassative, ma solo se giustificate da ragioni obiettive o situazioni non comparabili; non autorizza discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.

  • Art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America

    L'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo".

    La norma pattizia fissa un tetto massimo alla ritenuta; la Corte la interpreta in conformità al diritto UE: il limite del 15% non impedisce di applicare, per evitare discriminazioni, aliquote nazionali inferiori se ciò è necessario per rispettare l'art. 63 TFUE.

  • L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9

    Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta (ridotto al 5% in particolari ipotesi).

    Regime nazionale applicabile ai fondi residenti che costituisce il parametro di confronto per valutare la comparabilità e la potenziale discriminazione: la comparazione si effettua con la normativa italiana applicabile, non con il regime fiscale dello Stato terzo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

    Norma nazionale che disciplina le ritenute sui dividendi pagati da società residenti in Italia a soggetti non residenti (richiamata in motivazione).

    Norma nazionale sul prelievo alla fonte che viene applicata nei rapporti con non residenti ma che deve essere interpretata e applicata in modo conforme ai limiti convenzionali e al diritto UE.

  • Art. 31 Convenzione di Vienna (principio di buona fede)

    Richiamato come canone interpretativo: le disposizioni convenzionali vanno interpretate in buona fede e, nell'ordinamento UE, in modo conforme ai principi di fiscalità comunitaria quando ciò è possibile.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: invocato in rapporto alle doglianze procedurali ma non ritenuto violato dalla Corte nella specie poiché il giudice ha semplicemente interpretato la domanda alla luce della normativa ritenuta applicabile.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi motivazionali; costituivano la base dei motivi esaminati dalla Corte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma procedurale richiamata nei motivi di cassazione in relazione alla motivazione delle sentenze di merito.

Massime di principio

  • L'art. 63 TFUE si applica anche ai soggetti residenti in paesi terzi: misure nazionali o applicazioni pattizie che, di fatto, penalizzano investimenti esteri possono costituire restrizione alla libera circolazione dei capitali.
  • Una convenzione internazionale che fissi un'aliquota massima (es. 15%) non impedisce l'applicazione di un regime nazionale più favorevole se necessario per evitare discriminazioni ai sensi del diritto UE; le norme pattizie devono essere interpretate, ove possibile, in conformità al diritto dell'Unione.
  • La comparazione per valutare la discriminazione deve essere svolta con riferimento alla normativa nazionale pertinente (il trattamento fiscale riservato ai soggetti residenti in Italia), non al regime fiscale del paese terzo del ricorrente.
  • Le differenze di trattamento possono risultare legittime solo se giustificate da ragioni oggettive o quando le situazioni non siano comparabili; l'onere di prova circa la discriminazione va valutato con riferimento al contenuto della normativa nazionale e non esteso a dimostrare il regime dello Stato terzo.
  • Se l'applicazione della norma convenzionale comporta una restrizione non giustificata della libera circolazione dei capitali, il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione conforme al diritto UE e, se ciò non è possibile, disapplicare la disposizione incompatibile nell'ambito dell'ordinamento interno.
  • In procedura, il giudice non muta il petitum se interpreta la domanda alla luce della disciplina che ritiene applicabile; eventuali censure procedurali richiedono che la motivazione sia manifestamente mancante o incomprensibile per essere censurata in cassazione.
  • Nel caso di ritenute sui dividendi a favore di organismi collettivi di investimento esteri, va sempre verificata la compatibilità del trattamento con i principi UE e, se necessario, riconosciuto il diritto al rimborso per eliminare la discriminazione.

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