Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dalla locazione di un immobile realizzato da una società privata e destinato a sede locale di uffici giudiziari, poi condotto da un Comune. La locatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e una successiva conferma in appello per canoni di locazione non pagati; inoltre, dopo la soppressione della sezione distaccata, il Comune aveva comunicato la risoluzione del rapporto e chiesto la restituzione dell’immobile. La società aveva rifiutato la riconsegna sostenendo che l’immobile fosse stato gravemente danneggiato per omessa vigilanza, custodia e manutenzione del conduttore e che, quindi, il locatore potesse trattenere il bene fino al risarcimento, facendo applicazione dell’art. 1591 c.c. Il Comune, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la soppressione della sezione distaccata avesse determinato la risoluzione/cessazione del rapporto con effetti retroattivi ai sensi dell’art. 1360 c.c. e che la Corte d’appello avesse erroneamente richiamato l’art. 1458 c.c. La ricorrente principale denunciava la violazione dell’art. 1591 c.c.; la ricorrente incidentale denunciava la violazione dell’art. 1360 c.c. in relazione agli effetti della condizione risolutiva e della retroattività del rapporto locatizio.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale del Comune e lo ha rigettato, ritenendo corretta l’impostazione della Corte d’appello sugli effetti della retroattività nei contratti di durata e irrilevante, nel caso concreto, la distinzione prospettata tra art. 1360 c.c. e art. 1458 c.c. Quanto al ricorso principale della società locatrice, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la censura non forniva elementi sufficienti a dimostrare che i danni riscontrati nell’immobile fossero tali da incidere sulla struttura del bene e da giustificare, in via eccezionale, il rifiuto di ricevere la riconsegna. La Corte ha ribadito che il rifiuto del locatore è legittimo solo in presenza di gravi danni o innovazioni non consentite che impongano opere di ripristino straordinarie e gravose; negli altri casi, il locatore deve ricevere il bene e può agire per il risarcimento del danno. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
L’obbligo restitutorio del conduttore non consiste solo nella riconsegna materiale del bene, ma anche nella sua restituzione nel medesimo stato in cui è stato ricevuto, salvo il deterioramento d’uso conforme al contratto.
Il conduttore in mora nella riconsegna deve corrispondere il canone fino alla restituzione e risarcire l’eventuale maggior danno; il tema è richiamato dalla ricorrente come base del potere del locatore di trattenere il bene, ma la Corte ne limita l’operatività nei casi di effettiva giustificazione del rifiuto di ricevere la riconsegna.
La retroattività della condizione risolutiva opera con limiti nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, non travolgendo le prestazioni già eseguite nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza.
La Corte richiama il principio della non retroattività rispetto alle prestazioni già eseguite nei contratti di durata, utilizzandolo come espressione di una regola generale sugli effetti della risoluzione.
Il locatore che rifiuta ingiustificatamente la riconsegna può considerarsi in mora credendi, con effetti sulla permanenza degli obblighi connessi al rapporto.
Il creditore non deve aggravare il pregiudizio e, salvo casi eccezionali, deve ricevere la riconsegna del bene, conservando poi il diritto al risarcimento del danno.
È ammesso il deposito di documenti in Cassazione per dimostrare fatti sopravvenuti incidenti sull’ammissibilità, ma la cessazione della materia del contendere richiede l’accordo di tutte le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione di legge dedotto in entrambi i ricorsi per censurare le norme sostanziali applicate dalla sentenza impugnata.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti soccombenti.
Massime di principio
- Nel contratto di locazione, il locatore può rifiutare la riconsegna del bene solo in presenza di gravi alterazioni o danni dell’immobile che richiedano interventi di ripristino straordinari e particolarmente onerosi; in difetto, deve ricevere il bene e far valere separatamente il diritto al risarcimento.
- L’obbligo di restituzione del conduttore comprende la consegna del bene nello stato pattuito, ma la permanenza di danni risarcibili non equivale automaticamente a un inadempimento tale da legittimare il rifiuto del locatore di ricevere la cosa.
- Nei contratti di durata, la retroattività della risoluzione o della condizione risolutiva incontra limiti rispetto alle prestazioni già eseguite; la distinzione tra retroattività reale e obbligatoria rileva soprattutto verso i terzi, non quando sia in discussione il rapporto inter partes.
- In Cassazione, la deduzione di fatti sopravvenuti e di una proposta transattiva non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre un accordo reciproco delle parti sul venir meno della lite.
- Un motivo di ricorso che invochi il rifiuto del locatore alla riconsegna dell’immobile deve indicare in modo specifico la natura dei danni, la loro incidenza strutturale e la necessità di opere gravose di ripristino; in mancanza, la censura è priva di autosufficienza.
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