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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14653/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice, del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la società datrice. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, la Corte territoriale aveva nuovamente respinto il gravame, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, ritenendo sussistenti in concreto le esigenze sostitutive poste a base del contratto a termine, sulla base dell'istruttoria testimoniale. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha proposto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e richiamando l'art. 111, sesto comma, Cost.; in sostanza ha contestato che la sentenza impugnata non avesse esaminato una prova testimoniale, sostenendo altresì l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la notifica era avvenuta entro il termine annuale applicabile ratione temporis. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo unico perché formulato in modo non consentito: da un lato si deduceva il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2014; dall'altro si lamentava una insufficienza motivazionale non più sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre evidenziato che si era in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché il vizio di omesso esame del fatto decisivo non era deducibile, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non può essere usato per censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il parametro costituzionale della motivazione non consente, nel sistema vigente, un sindacato di merito sulla sufficienza della motivazione stessa.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    La regola della non deducibilità del vizio motivazionale opera quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado con identica ricostruzione del fatto.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009

    È richiamato per individuare il regime temporale applicabile al termine di impugnazione.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    È richiamato per il limite temporale di applicazione della disciplina sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare un nuovo scrutinio del merito né di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • In presenza di sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado quanto alla ricostruzione del fatto, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato entro il termine applicabile ratione temporis, l'eccezione di tardività va respinta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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