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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35764/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La lite nasce da un conto corrente cointestato tra due coniugi. La ex moglie ha chiesto il rimborso di quanto versato per ripianare lo scoperto del conto, sostenendo che il passivo fosse stato generato da prelievi dell'ex marito effettuati per finalità personali; ha chiesto in via principale euro 150.000,00 e in subordine euro 60.000,00. L'ex marito ha resistito e proposto domande riconvenzionali, chiedendo a sua volta il rimborso di somme da lui asseritamente versate per coprire lo scoperto del conto e altre poste economiche relative ad altri rapporti tra i coniugi. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione per ultrapetizione, ha riconosciuto un credito dell'ex marito di euro 607.626,42 e un credito della ex moglie di euro 150.000,00, compensandoli e condannando la ex moglie al pagamento del saldo. Il ricorso per cassazione dell'ex marito articolava cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso su una domanda asseritamente mai proposta, relativa all'accertamento che il debito verso la banca fosse stato creato nel suo esclusivo interesse; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. e omessa applicazione dell'art. 2909 c.c., assumendo formato un giudicato interno sulla non spettanza alla controparte della somma di euro 150.000,00 e sulla preclusione a quantificare il credito; 3) omessa applicazione dell'art. 1298, comma 2, c.c., violazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., contestando la ricostruzione della non contestazione e il diritto della controparte alla ripetizione dell'intero; 4) errata liquidazione delle spese per erronea determinazione del valore della causa e dello scaglione tariffario; 5) omessa applicazione dell'art. 93 c.p.c. per mancata pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che la domanda della ex moglie era stata effettivamente proposta per il rimborso di euro 150.000,00 quale importo versato per ripianare lo scoperto del conto generato, secondo la sua prospettazione, da prelievi dell'ex marito nel suo esclusivo interesse. Ha respinto la doglianza sul giudicato interno, chiarendo che il precedente arresto di legittimità aveva cassato solo per ultrapetizione e aveva lasciato impregiudicata la questione del diritto al rimborso dell'intero o della metà, questione rimessa al giudice di rinvio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l'apprezzamento della non contestazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, comunque, per verificare se spettasse il rimborso integrale, era necessario accertare l'utilizzo esclusivo personale delle somme da parte del ricorrente, fattore decisivo ai sensi dell'art. 1298 c.c. Ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, affermando che, ai fini della liquidazione del compenso, la domanda riconvenzionale non si cumula con la principale, ma il giudice deve tener conto del valore della decisione effettiva e, nel caso concreto, lo scaglione corretto era quello tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, poiché l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese va fatta valere con correzione dell'errore materiale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata quando la domanda decisa dal giudice risulta effettivamente proposta nell'atto introduttivo nei termini poi accertati dal giudice di merito e di legittimità.

  • art. 324 c.p.c.

    Non vi è giudicato interno sulla questione non definita nel precedente giudizio di legittimità, se il motivo è stato assorbito e la relativa questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera solo sulle questioni effettivamente decise; non preclude la trattazione in rinvio di profili espressamente assorbiti.

  • art. 1298, comma 1, c.c.

    Se il debito comune è stato contratto nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori, il coobbligato che paga può chiedere il rimborso dell'intero importo.

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    In mancanza di prova dell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori, opera la presunzione di parità delle quote interne.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione sulla ripartizione dell'onere probatorio non supera l'accertamento di fatto della non contestazione e della concreta riferibilità dei prelievi a finalità personali.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della non contestazione e del materiale fattuale rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile se correttamente motivata nei limiti consentiti.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa ai fini della liquidazione segue i criteri processuali di determinazione del valore, senza semplice cumulo aritmetico tra domanda principale e riconvenzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore effettivo della controversia decisa.

  • d.m. n. 127/2004

    Richiamato solo in via comparativa per la giurisprudenza sulle tariffe professionali precedenti.

  • d.m. n. 55/2014

    Per la liquidazione degli onorari occorre riferirsi al valore della causa determinato secondo il decisum, tenendo conto dell'effettivo contenuto della decisione.

  • art. 93 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non integra un vizio da far valere con ricorso per cassazione, essendo rimedio esperibile la correzione dell'errore materiale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di regresso tra condebitori deve essere interpretata in base al petitum e alla causa petendi effettivamente allegati: non vi è ultrapetizione se il giudice decide nei limiti dell'importo e della ragione di credito dedotti in citazione.
  • L'assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione non produce giudicato sulla relativa questione; il tema rimane impregiudicato e può essere riesaminato dal giudice di rinvio.
  • In tema di riparto interno tra condebitori, la presunzione di pari contribuzione opera solo in mancanza di prova che il debito sia stato contratto nell'interesse esclusivo di uno di essi; se tale interesse esclusivo è accertato, il condebitore che ha pagato può ottenere il rimborso integrale.
  • La valutazione della non contestazione dei fatti allegati è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dei rigorosi vizi denunciabili.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato in base alla decisione effettivamente resa, senza automatica sommatoria tra domanda principale e riconvenzionale; la riconvenzionale rileva perché amplia il thema decidendum e può incidere sullo scaglione tariffario.
  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non determina di regola cassazione della sentenza, essendo esperibile il rimedio della correzione dell'errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliSpese di liteImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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