Cassazione Civile, Ordinanza n. 31791/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La richiedente protezione internazionale aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato tutte le domande proposte in via principale e subordinata: accertamento dello status di rifugiata, protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico; la Corte si è concentrata esclusivamente sulla validità della procura speciale apposta in calce al ricorso. In particolare, la procura conteneva gli estremi del decreto impugnato e la data del rilascio, successiva al deposito del provvedimento, ma non recava una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. La Corte ha rilevato che, per i ricorsi avverso provvedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, l'art. 35-bis, comma 13, richiede una specifica certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. È stato inoltre richiamato l'intervento della Corte costituzionale che ha ritenuto tale disciplina non contrastante con i parametri costituzionali e convenzionali evocati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di regolare procura speciale: la data del conferimento non era stata specificamente certificata dal difensore come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito ritenuto necessario dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite. Non è stata resa una pronuncia sulle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
richiede la certificazione della data di rilascio della procura speciale successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato
La procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarla; la mancata certificazione determina inammissibilità del ricorso.
Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e relativa certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 10 Cost.
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 24 Cost.
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto della normativa europea e convenzionale evocata dalla questione di costituzionalità.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Evocati nel giudizio di costituzionalità della disciplina sulla procura speciale, che è stata ritenuta conforme.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Evocati nel giudizio di costituzionalità della disciplina sulla procura speciale, che è stata ritenuta conforme.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Evocati nel giudizio di costituzionalità della disciplina sulla procura speciale, che è stata ritenuta conforme.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve recare in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale dato deve essere certificato dal difensore.
- La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, non si esaurisce nell'autenticazione della sottoscrizione della parte, ma deve riguardare anche la posteriorità temporale del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- La mancanza della specifica certificazione della data della procura speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese processuali.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
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