Cassazione Penale, Sentenza n. 15611/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena in esecuzione al fine di ottenere il computo del pre-sofferto cautelare di anni 3 sulla pena in esecuzione, a seguito della rideterminazione della pena pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia (da anni 3 a anni 2) e del riconoscimento del vincolo della continuazione tra tale sentenza e la sentenza della Corte di appello di Catanzaro (21/07/2016) ai sensi dell'art.671 c.p.p. La Corte territoriale ha respinto l'istanza ritenendo che la pena espiata, anche se ridotta per effetto della continuazione, fosse stata eseguita prima della commissione del reato successivo e motivando in modo sommario riferendosi alla natura "aperta" della contestazione per associazione mafiosa e alla circostanza che la quota di pena per il reato ex art.74 d.P.R. 309/90 era stata condonata.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse verificato adeguatamente, nei termini richiesti dalla giurisprudenza, se e in quale misura la condotta contestata in modo "aperto" fosse stata ritenuta protratta fino a determinate date dalle motivazioni delle sentenze di merito, e non avesse fornito adeguata e coerente giustificazione della decisione rispetto agli effetti esecutivi e al computo del tempo di pena.
Norme richiamate
Usato come base per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sentenze; la Corte richiede, quando la contestazione sia "aperta", una verifica concreta delle date e della persistenza della condotta ai fini esecutivi e del computo della pena
Il reato di associazione mafiosa può essere contestato in termini "aperti" (senza data di cessazione); in tali casi è necessario accertare, nella motivazione della sentenza, le effettive temporalità delle condotte rilevanti ai fini del calcolo della pena e degli effetti esecutivi
Nel caso concreto la quota di pena relativa a questo reato è stata condonata e pertanto non è rilevante per il computo della pena in esecuzione; la norma è menzionata per individuare le singole componenti di pena oggetto di esecuzione
Massime di principio
- Quando la contestazione è formulata in modo "aperto" (senza indicazione certa della data di cessazione della condotta), il giudice dell'esecuzione deve verificare, anche alla luce della motivazione delle sentenze di merito, se il giudice di cognizione abbia ritenuto provata la persistenza della condotta fino a determinate date; non è sufficiente un riferimento astratto alla natura "aperta" della contestazione
- Per il computo del pre-sofferto cautelare e per la rideterminazione della pena in esecuzione occorre determinare concretamente le date rilevanti delle condotte pertinenti: se la pena originaria è stata eseguita prima della commissione del reato successivo, ciò può incidere sul diritto al computo, ma la valutazione deve emergere da una motivazione specifica
- In materia di benefici (es. liberazione anticipata) e di calcolo dell'esecuzione della pena non vanno applicati automatismi collegati al sopravvenire di nuove condanne: è necessaria una valutazione dei comportamenti concreti e della durata effettiva delle condotte contestate
- Se il giudice dell'esecuzione non adempie all'onere di verifica e motivazione previsto dalla giurisprudenza in presenza di contestazioni aperte, la decisione è esposta a cassazione con annullamento e rinvio per nuovo esame
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