Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20912/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da tre contratti di locazione di immobili stipulati da una società con un'azienda sanitaria provinciale per destinarli a sedi di ambulatori e servizi sanitari. L'azienda sanitaria comunicò il recesso anticipato invocando esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa collegate a un piano di rientro sanitario regionale. La locatrice agì lamentando l'inefficacia del recesso per mancanza di gravi motivi ex art. 27 l. 392/1978, il rilascio degli immobili in condizioni peggiorative e un danno da interruzione delle trattative per un accordo transattivo. Il Tribunale accolse in larga parte la domanda della locatrice. La Corte d'appello confermò la decisione, rigettando sia l'appello dell'azienda sanitaria sia quello incidentale della locatrice. In Cassazione l'azienda sanitaria dedusse tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello non fosse inammissibile perché conteneva l'indicazione del capo da riformare e delle ragioni di censura; 2) violazione dell'art. 27 l. 392/1978, assumendo che i gravi motivi di recesso fossero sufficientemente indicati dalle esigenze di contenimento della spesa imposte dal piano di rientro e che il giudice d'appello avesse preteso una motivazione eccessiva; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la notorietà della necessità di razionalizzazione dell'ente sanitario. La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il primo motivo perché censurava solo una parte della ratio decidendi, trascurando l'ulteriore autonoma motivazione dell'inammissibilità fondata anche sulla mancata specifica contestazione di un fatto valorizzato dalla Corte d'appello. Ha poi ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché rivolti contro argomentazioni sul merito svolte dalla Corte territoriale solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, rispetto alle quali mancava interesse ad impugnare. Non sono stati quindi esaminati nel merito i presupposti del recesso ex art. 27 l. 392/1978 né le doglianze risarcitorie.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata e deve correlarsi all'intera motivazione effettiva; non è sufficiente la mera riproposizione delle allegazioni già svolte in primo grado.

  • art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392

    È la norma invocata per giustificare il recesso anticipato dal contratto di locazione per gravi motivi; la Corte di cassazione non ne ha esaminato il contenuto nel merito perché i motivi erano inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull'uso del fatto notorio è stata dichiarata inammissibile perché rivolta al merito di una motivazione non decisiva ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché colpiva una motivazione svolta solo ad abundantiam.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve confrontarsi con tutta la ratio decidendi della sentenza gravata: è inammissibile il motivo che censura solo una parte della motivazione lasciandone intatta un'altra autonoma e decisiva.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non basta reiterare le difese di primo grado: occorre una critica specifica ai punti della decisione ritenuti erronei e alle ragioni poste a base della statuizione impugnata.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione e aggiunge considerazioni sul merito solo ad abundantiam, la parte soccombente non ha interesse a impugnare anche tali argomentazioni di merito; il sindacato va limitato alla statuizione pregiudiziale.
  • La deduzione di violazioni processuali o probatorie è inammissibile se indirizzata contro argomentazioni non decisive o non effettivamente poste a fondamento della decisione, specie quando la decisione di rito è autonoma rispetto al merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.