Cassazione Civile, Ordinanza n. 25857/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un rapporto tra fratelli originato da atti di donazione e divisione del 1982 relativi a due immobili contigui. La ricorrente sosteneva di essere titolare, sul proprio immobile, di un diritto reale di veduta e di passaggio che impediva al vicino di edificare sul terrazzo in violazione delle distanze e delle pattuizioni divisionali. Chiedeva la demolizione di una tettoia realizzata dal convenuto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di demolizione per violazione dell'art. 907 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche in relazione alla struttura degli atti processuali; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme successorie (artt. 460, 474, 476, 485 c.c.) con riguardo alla posizione della moglie del defunto, che la ricorrente riteneva non validamente costituita come erede; 3) violazione delle norme sulle spese e dei criteri tariffari, per avere la Corte territoriale confermato la liquidazione senza rideterminarla analiticamente e per non avere accolto la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, esaminati congiuntamente, perché le censure non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva qualificato la pretesa come azione reale volta a far valere una servitù altius non tollendi a tutela della veduta, interpretando il titolo divisorio come limite reale all'edificabilità del fondo servente; inoltre aveva reputato la moglie del defunto erede pura e semplice, in quanto chiamata nel possesso di beni ereditari e non avente dimostrato di aver compiuto l'inventario nei termini di legge. È stato poi respinto il terzo motivo, perché la liquidazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se siano violati i limiti di legge o il principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La Corte ha inoltre ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni e della relazione familiare tra le parti. È stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tutela della veduta è stata ricondotta a un limite reale all'edificazione del fondo contiguo, tale da imporre il rispetto delle distanze e dell'assetto risultante dal titolo.
Le censure di ultrapetizione e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state ritenute non idonee a superare la qualificazione della domanda come azione reale volta a far valere una servitù.
Il motivo sulla prova è stato giudicato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito e non mostrava un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio.
Richiamato nei motivi di ricorso congiuntamente alle norme successorie, ma senza che la Corte ne abbia fatto un'applicazione autonoma decisiva.
Richiamato nei motivi di ricorso congiuntamente alle norme successorie, ma senza che la Corte ne abbia fatto un'applicazione autonoma decisiva.
Richiamato nei motivi di ricorso congiuntamente alle norme successorie, ma senza che la Corte ne abbia fatto un'applicazione autonoma decisiva.
È stato affermato che il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario nei termini di legge; in difetto, è considerato erede puro e semplice.
Richiamato per evidenziare che, in mancanza di iniziativa dell'altra parte, il chiamato conserva il termine per accettare o rinunciare; ma la decisione ha valorizzato soprattutto il possesso dei beni e la mancata prova dell'inventario.
Richiamato per descrivere la notificazione effettuata al successore nel corso della riassunzione dopo l'interruzione del processo.
La domanda di risarcimento per lite temeraria proposta in appello incidentale è rimasta respinta.
Richiamato nel motivo sulle spese e sull'ampiezza dell'impugnazione, ma senza effetti decisivi nella motivazione di rigetto.
La Corte ha ribadito che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; il controllo di legittimità è limitato a tale profilo.
È stato richiamato il regime previgente alla riforma del 2005, rilevando che la compensazione per giusti motivi era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione degli onorari, ma non ritenuto idoneo a imporre una rideterminazione analitica in sede di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione degli onorari, ma non ritenuto idoneo a imporre una rideterminazione analitica in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il titolo negoziale o divisionale attribuisce a un fondo una utilità stabile di non edificare o di non arrecare pregiudizio alla veduta altrui, la situazione può integrare una servitù prediale, anche se non espressamente denominata come tale, con conseguente azione reale a tutela del diritto.
- L'interpretazione del titolo costitutivo della servitù deve tener conto dello stato dei luoghi e delle attribuzioni pattuite, poiché le specificazioni dell'utilitas possono qualificare e delimitare il diritto reale.
- Nel giudizio di cassazione le censure formulate ex art. 360 c.p.c. sono inammissibili se non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata o se mirano soltanto a una diversa ricostruzione del fatto e della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
- Il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari e non provi di aver compiuto l'inventario nei termini di legge è considerato erede puro e semplice; su di lui incombe l'onere di dimostrare l'assenza del presupposto del possesso o il rispetto degli adempimenti richiesti.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la quantificazione concreta e l'eventuale compensazione per giusti motivi rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione di legge o motivazione apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25800/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25802/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25803/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25807/2021 del 23/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →