Cassazione Civile, Ordinanza n. 10982/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni Finmek da parte di due clienti della banca. In primo grado il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità degli ordini di acquisto: per uno dei risparmiatori perché l'ordine sarebbe stato impartito prima della stipula del contratto-quadro di intermediazione; per l'altro perché il contratto-quadro era stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 99, 110 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che gli attori avessero chiesto solo la nullità dei singoli ordini e non del contratto-quadro; 2) violazione degli artt. 23 e 25 TUF e degli artt. 1375 e 1423 c.c., contestando sia la ricostruzione temporale della stipula del contratto-quadro rispetto agli ordini, sia l'estensione della nullità ad altri acquisti, sia la tesi della nullità del contratto-quadro privo della firma della banca; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. in tema di quantificazione del danno, sostenendo che la liquidazione dovesse tenere conto del valore dei titoli e dell'eventuale loro mantenimento in patrimonio da parte degli investitori.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo solo limitatamente alla posizione di uno dei resistenti, quello per cui la Corte d'appello aveva ritenuto nullo il contratto-quadro per mancanza della firma della banca. Su tale punto ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta dell'art. 23 TUF ha natura funzionale e risulta rispettato se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti, come l'esecuzione degli ordini. Per il resto il ricorso è stato ritenuto infondato o inammissibile: è stata confermata la nullità delle operazioni dell'altro investitore per difetto del contratto-quadro precedente all'ordine; è stata ritenuta inammissibile la doglianza sulla quantificazione del danno perché non specificamente dedotta nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato come vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamati dalla banca a fondamento della censura di ultrapetizione e del limite al potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo e della corrispondenza tra domanda e decisione.
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
la Corte ribadisce che la forma scritta del contratto-quadro ha funzione di protezione dell'investitore; la nullità è azionabile solo dal cliente e non è sanata da ratifica tacita. Al tempo stesso, il requisito è inteso in senso funzionale: è sufficiente la redazione per iscritto, la consegna al cliente e la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti.
richiamato dalla banca e qualificato dalla Corte d'appello come richiamo erroneo, poiché non disciplina la validità del contratto-quadro.
invocato dalla banca a sostegno di una lettura non formalistica del rapporto; la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati.
richiamato dalla banca in tema di nullità e inefficacia della ratifica di un contratto nullo per difetto di forma.
invocato per la riduzione del danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione.
Massime di principio
- Nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, il contratto-quadro deve rivestire la forma scritta a tutela dell'investitore; la relativa nullità è una nullità di protezione azionabile dal solo cliente.
- La mancanza della sottoscrizione dell'intermediario non determina, di per sé, la nullità del contratto-quadro quando il documento sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e da questi sottoscritto, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti, come la regolare esecuzione degli ordini.
- Le operazioni di investimento compiute in assenza del necessario contratto-quadro sono nulle; non è configurabile ratifica tacita di un contratto nullo per difetto di forma.
- La banca che intenda paralizzare un uso selettivo della nullità di protezione deve allegare in modo specifico gli altri ordini non impugnati, così da consentire il confronto tra esiti economici e verificare un eventuale sacrificio ingiustificato e contrario a buona fede.
- In Cassazione non sono scrutinabili censure di merito dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove, se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile secondo l'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre non possono essere esaminate questioni non specificamente trattate nei gradi di merito.
- La selezione da parte dell'investitore di alcuni soli ordini da colpire con la nullità di protezione non costituisce automaticamente abuso del diritto; occorre la dimostrazione di un concreto pregiudizio ingiustificato per l'intermediario nel quadro dell'intera esecuzione del rapporto.
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