Cassazione Penale, Sentenza n. 36804/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in relazione al fallimento della SICILCONDOTTI SOC. COOP.), deducendo: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e insussistenza del reato sotto i profili oggettivo e soggettivo, sostenendo che non avrebbe avuto cognizione della collocazione delle scritture contabili (sarebbero state collocate nei locali della CONDOTTI S.R.L. su decisione del consulente contabile) e contestando la mancata risposta sulla qualificazione dell'elemento soggettivo; 2) eccessività della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e carenza della motivazione sulla dosimetria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa a un presunto mutamento del fatto in sentenza perché non dedotta in appello ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. e comunque manifestamente infondata, spiegando che la derubricazione dell'imputazione nella fattispecie meno grave di cui all'art. 220 r.d. 267/1942 non ha modificato i contenuti essenziali del fatto. Sulla fondatezza materiale la Corte ha condiviso i giudici di merito che avevano motivato, con riferimento alle risultanze processuali, l'effettiva cognizione del luogo delle scritture da parte dell'imputato e la ricezione delle ripetute richieste della curatela rimaste inevase, oltre a individuare il dolo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame in sede di legittimità dell'eventuale mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, giudicando comunque la motivazione di merito congrua e priva di illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 220 e art. 16 n. 3 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture e la fattispecie di omesso deposito (art. 220) siano connesse; la derubricazione alla meno grave art. 220 non ha costituito mutamento del fatto né lesione del diritto di difesa.
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norma richiamata a fondamento dei motivi di cassazione concernenti vizi di motivazione e nullità; la Corte ha evidenziato limiti di ammissibilità (in particolare la mancata deduzione in appello ai sensi del comma 3) e ha dichiarato inammissibili parte delle censure.
Richiamato per definire i limiti in cui sono stati enunciati i motivi di ricorso in cassazione.
Applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e possibile obbligo di somma a titolo di ammenda (Cassa delle ammende).
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e ai criteri di valutazione delle circostanze che giustificano la motivazione sulla dosimetria.
Massime di principio
- La derubricazione dell'imputazione a una fattispecie meno grave non configura automaticamente un mutamento del fatto: non vi è violazione del principio di correlazione se gli elementi essenziali del fatto rimangono gli stessi e l'imputato ha potuto esercitare la difesa.
- Le censure sulla presunta mutazione del fatto in sentenza sono inammissibili se non erano state dedotte in appello ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.
- In tema di documenti societari sottratti o non depositati, la conoscenza da parte dell'amministratore del luogo di conservazione e la prova di ricezione di richieste formali possono legittimamente far ritenere il dolo.
- La valutazione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione il sindacato è limitato e direzionato a profili di illogicità o contraddittorietà manifesta della motivazione.
- Le doglianze generiche e non confrontanti direttamente la ratio decidendi delle motivazioni di merito sono frequentemente ritenute aspecifiche e manifestamente infondate in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese processuali, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende quando non si possono escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36684/2023 del 05/09/2023
- Sentenza penale · 5 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36686/2023 del 05/09/2023
- Sentenza penale · 5 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36687/2023 del 05/09/2023
- Sentenza penale · 5 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2023 del 05/09/2023
- Sentenza penale · 5 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36693/2023 del 05/09/2023
- Sentenza penale · 5 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36695/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →