Cassazione Civile, Ordinanza n. 33345/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda avente ad oggetto un immobile: la parte attrice aveva chiesto in primo grado l'accertamento della proprietà del bene, sostenendo che l'accordo intercorso tra le parti fosse un definitivo di compravendita; in subordine aveva domandato l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e, accogliendo la riconvenzionale della controparte, aveva accertato la legittimità del recesso dal preliminare e il diritto alla caparra. Dopo il decesso della parte originaria convenuta, il processo d'appello era stato dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c.; la causa era poi stata riassunta. Gli eredi eccepivano però l'estinzione del processo per tardività della riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., sostenendo che, a seguito di precedente cassazione con rinvio per nullità della notificazione dell'atto introduttivo, il processo dovesse considerarsi pendente solo dalla riassunzione davanti al Tribunale e non già dall'originaria citazione notificata nel 1997. La ricorrente censurava tale ricostruzione con tre motivi: violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 39 e 305 c.p.c. e dell'art. 58 l. 69/2009; violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.; e, in via conseguenziale, omesso esame delle questioni di merito relative alla validità del contratto e alla tutela richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ritenendo valida la procura speciale anche se trasmessa in file autonomo e riferita al "presente giudizio". Nel merito ha accolto i primi due motivi di ricorso, affermando che la precedente pronuncia di cassazione aveva dichiarato soltanto la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e disposto il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., senza determinare la caducazione del rapporto processuale. La tempestiva riassunzione davanti al Tribunale e la rinnovazione degli atti successivi all'atto invalido hanno sanato il vizio, con salvezza degli effetti processuali della domanda originaria; pertanto non poteva farsi decorrere il termine di riassunzione dalla successiva instaurazione del giudizio, con conseguente insussistenza dell'estinzione dichiarata dalla corte territoriale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La procura speciale è valida se apposta per il presente giudizio e trasmessa contestualmente al ricorso con modalità idonee a consentirne la riferibilità al processo.
La procura speciale al difensore del ricorso per cassazione risulta sufficiente anche quando rilasciata con riferimento al giudizio in corso e trasmessa unitamente al ricorso.
Il decesso della parte determina l'interruzione del processo.
Il termine per la riassunzione non può essere applicato in modo da far decorrere ex novo la pendenza del processo quando il vizio riguardi solo la notificazione dell'atto introduttivo e il giudizio sia stato poi tempestivamente riassunto e sanato.
La disciplina transitoria sul termine di riassunzione più breve non opera per mutare il regime applicabile a procedimenti già instaurati al momento dell'entrata in vigore della legge.
La nullità dell'atto processuale è sanabile quando lo scopo dell'atto risulti comunque raggiunto attraverso la rinnovazione o la riassunzione tempestiva.
La nullità della notificazione dell'atto introduttivo non comporta di per sé la caducazione dell'intero rapporto processuale.
La norma è richiamata in relazione alla corretta applicazione temporale della disciplina processuale sopravvenuta.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di pendenza del giudizio e regime processuale applicabile.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione al merito della pretesa contrattuale.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione all'interpretazione del contratto.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione al trasferimento della proprietà nel contratto.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione alla caparra confirmatoria.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione all'eccezione di inadempimento.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in relazione alla vendita.
Richiamato sia nella domanda originaria sia nel terzo motivo, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito.
La cassazione aveva disposto il rinvio al primo giudice per nullità del giudizio di primo grado dovuta alla notificazione invalida dell'atto introduttivo.
Richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito.
Massime di principio
- La nullità della notificazione dell'atto di citazione non determina, di regola, la caducazione dell'intero rapporto processuale: se il giudizio è stato riassunto tempestivamente e gli atti successivi all'atto invalido sono stati rinnovati, il vizio può essere sanato con salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
- Quando la Corte di cassazione, riscontrando una nullità del giudizio di primo grado, dispone il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., il processo non va considerato come integralmente azzerato; la pendenza originaria resta rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulla riassunzione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale è validamente conferita se, nel contesto del giudizio di legittimità, è riferibile al procedimento in corso e trasmessa con modalità che ne consentano l'immediata collegabilità al ricorso.
- L'estinzione del processo per tardiva riassunzione presuppone la corretta individuazione del momento iniziale da cui decorre il termine: tale momento non può essere anticipato o posticipato in base a una lettura che confonda la nullità della notificazione con l'inesistenza della pendenza processuale.
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