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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10286/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ascit proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che, in parte, aveva accolto il ricorso della contribuente (Autocarrozzeria) escludendo l'applicazione della TIA sulle superfici del capannone che producevano rifiuti speciali (aree coperte dai macchinari destinate alla linea produttiva e aree esterne destinate alla viabilità), sulla base della prova in atti delle specifiche modalità di smaltimento. La concessionaria denunciava, tra l'altro, insufficiente prova offerta dalla contribuente (violazione delle norme ambientali e dell'onere della prova), carenza di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice deciso oltre le domande.

La decisione

Nel corso del procedimento di cassazione la società Ascit ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata; ciò ha determinato l'estinzione del procedimento di cassazione e il passaggio in giudicato della sentenza di appello favorevole alla contribuente. La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del contributo aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 per le ipotesi considerate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente), artt. 184, 195, 198, 238

    Riferite in relazione alla distinzione tra rifiuti urbani e speciali e alle regole di gestione/smaltimento; nella controversia si discuteva l'applicabilità del codice per gli anni indicati e l'effetto del regime transitorio sulla potestà comunale di assimilare i rifiuti.

  • d.lgs. n. 22/1997, artt. 21 e 49

    Richiamati in relazione alla normativa previgente sulla gestione dei rifiuti e sulle tariffe, contestando la portata delle assimilazioni operate dal Comune.

  • Regolamento del Comune di Capannori, art. 22

    Richiamato per valutare se il regolamento comunale prevedesse esenzione o soltanto riduzione tariffaria per i rifiuti prodotti e avviati a recupero; la disputa verteva sull'interpretazione e applicazione del regolamento alle annualità impugnate.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Rilevante per stabilire chi doveva provare la natura dei rifiuti e le modalità di smaltimento; la CTR ha ritenuto acquisita prova sufficiente di specifiche modalità di smaltimento per escludere la TIA su alcune superfici.

  • art. 360 n. 3 c.p.c. (motivazione e vizi di motivazione)

    Invocato dal ricorrente come motivo di cassazione per presunta carenza di motivazione della decisione della CTR; il P.G. aveva chiesto l'accoglimento del secondo motivo (carenza di motivazione).

  • art. 112 c.p.c. (decisum ultra o extra petita)

    Richiamato dal ricorrente per censurare una pronuncia ritenuta oltre le domande presentate; il motivo era volto a far valere che la CTR avrebbe deciso una questione non chiesta dalla contribuente.

  • art. 390 e 391 c.p.c. (rinuncia in Cassazione)

    Norme disciplinanti la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia perfezionata con accettazione ha comportato l'estinzione del procedimento di cassazione.

  • art. 338 c.p.c. e art. 395 c.p.c. (effetti dell'estinzione del procedimento di appello e revocazione)

    Richiamati per spiegare che l'estinzione del procedimento (anche per rinuncia alla cassazione) determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo diverse modifiche degli effetti disposte nel procedimento estinto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma sul contributo aggiuntivo in caso di inammissibilità del gravame; la Corte ha ritenuto che tale meccanismo sanzionatorio non si applicasse alla rinuncia sopravvenuta al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se il contribuente dimostra con prove la gestione separata o modalità specifiche di smaltimento dei rifiuti speciali, il giudice può escludere l'applicazione della TIA alle superfici interessate; è quindi cruciale raccogliere documentazione tecnica e prova dello smaltimento.
  • Le previsioni del regolamento comunale sono decisive: occorre verificare se prevedono esenzione o solo riduzione e valutare l'efficacia delle deliberazioni comunali nel periodo transitorio tra norme previgenti e codice dell'ambiente.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sulla parte che allega la circostanza estintiva o esentativa; tuttavia i giudici possono valutare complessivamente la prova in atti anche in sede di appello.
  • La carenza di motivazione è un possibile motivo di cassazione (art. 360 n.3 c.p.c.), ma la vicenda processuale può concludersi per rinuncia al ricorso: in tal caso la sentenza di appello diventa definitiva senza che la Cassazione entri nel merito.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se perfezionata e/o accettata, estingue il procedimento e rende irrevocabile la sentenza di appello; pertanto, anche ragioni giuridiche potenzialmente fondate possono rimanere inesaminate se si rinuncia al gravame.
  • In caso di rinuncia sopravvenuta non si applicano automaticamente sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità originaria del gravame; le spese possono essere compensate.

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