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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10273/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici. La contribuente ha dedotto che i prodotti sottratti per furto mentre erano in regime sospensivo dovessero comportare l'abbuono dell'accisa (estinzione dell'obbligazione fiscale). L'Agenzia ha sostenuto la legittimità della ripresa fiscale ritenendo che il furto non integri di per sé una perdita o distruzione tali da esonerare dall'accisa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il furto dei prodotti assoggettati ad accisa non esonera automaticamente il depositario dall'obbligo di pagamento dell'accisa: l'abbuono è previsto solo quando si prova la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti (o che l'evento sia caso fortuito/forza maggiore come definito in giurisprudenza unionale). È stato altresì dichiarato ammissibile il ricorso sul piano formale (termine rispettato) e confermato che l'onere probatorio grava sul contribuente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1995

    art. 4; art. 1, lett. g; art. 2, comma 2, lett. a

    L'art. 4 prevede l'abbuono solo per perdita irrimediabile o distruzione totale dimostrata per caso fortuito o forza maggiore; l'art. 1 lett. g definisce il regime sospensivo e ancorerebbe l'esigibilità all'immissione in consumo o a causa estintiva; l'art. 2 precisa casi di assimilazione all'immissione in consumo. La Corte interpreta tali norme conformemente al diritto UE: il furto non estingue automaticamente l'obbligo di accisa se non vi è distruzione o perdita irrimediabile.

  • Legge 890/1982

    art. 7 (comma 6 e relative modifiche)

    Regola la notifica a mezzo posta: la notificazione mediante consegna a persona diversa si perfeziona con la spedizione della lettera informativa (CAN); tale data è il dies a quo per il termine breve di impugnazione.

  • Direttiva 2008/118/CE

    art. 7, comma 4; art. 8 par.1 lett. b; art. 33 par.3

    Fondamento europeo della disciplina delle accise in regime sospensivo: l'abbuono per perdita/distruzione è conforme al principio che prodotti totalmente distrutti o irrimediabilmente perduti non costituiscono immissione in consumo; il regime attribuisce responsabilità ampia al detentore/depositario.

  • Direttiva 2020/262

    Chiarisce che la distruzione totale o perdita irrimediabile non è considerata immissione in consumo e definisce quando si considera che i prodotti sono inutilizzabili come prodotti soggetti ad accisa; rafforza l'interpretazione secondo cui solo la distruzione o perdita irrimediabile giustifica l'abbuono.

  • Direttiva 92/12 (giurisprudenza comunitaria su di essa)

    Giurisprudenza della Corte di giustizia su responsabilità oggettiva del depositario e sulla non restituzione di diritti in caso di scomparsa dei contrassegni salvo dimostrazione di distruzione o inutilizzabilità definitiva; quadro interpretativo richiamato dalla Corte.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia

    C-95/19 Silcompa; C-81/15 Kapnoviomichania; C-314/06 SPMR; C-279/19 WR; C-494/04 Heintz van Landewijck SARL

    Ha affermato la responsabilità di tipo oggettivo del depositario autorizzato, la necessità di circostanze anomale, imprevedibili e inevitabili per configurare forza maggiore, e che la semplice sottrazione non equivale a distruzione o perdita irrimediabile. Tali pronunce sono state utilizzate per interpretare restrittivamente l'abbuono dell'accisa.

  • Cassazione (selezione di pronunce richiamate)

    es. Cass. nn. 25990/13; 27825/13; 28377/13; 6398/14; 16966/16; 4453/20; 24912 e 24913/13; 9787/10; 9279/13; 10684/20; 420/20; 15975/21

    Orientamenti nazionali che confermano che il furto non esonera dall'accisa salvo prova di distruzione o perdita irrimediabile e che, in alcuni profili, richiedono prova che il contribuente non abbia concorso con dolo o colpa grave.

Massime di principio

  • Il furto di prodotti soggetti ad accisa non produce automaticamente l'abbuono dell'imposta: è necessario provare la distruzione totale o la perdita irrimediabile tali da rendere i prodotti inutilizzabili come beni sottoposti ad accisa.
  • L'onere della prova spetta al soggetto obbligato (contribuente/depositario): deve fornire elementi soddisfacenti che l'evento rientri nel caso fortuito o forza maggiore o che abbia determinato distruzione/perdita irrimediabile.
  • La normativa e la giurisprudenza UE tendono a un regime di responsabilità oggettiva del depositario autorizzato: la responsabilità per il pagamento dell'accisa è ampia e non si basa primariamente sulla colpa.
  • La prova dell'adozione di tutte le cautele ragionevoli può essere rilevante per escludere altre forme di responsabilità (es. sanzioni), ma non basta di per sé ad ottenere l'abbuono dell'accisa se non è dimostrata la perdita destruttiva del bene.
  • Sulle questioni processuali di notificazione, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) può determinare l'inizio del termine breve per impugnare quando l'atto è stato consegnato a terzi conviventi.

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