Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10284/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di numerose cartelle di pagamento (IRPEF) notificate fra il 2000 e il 2007; contestazione della ritualità delle notificazioni (molte effettuate a mani del portiere o di conviventi), della validità degli avvisi di ricevimento con sigle illeggibili, e della legittimità del pignoramento su crediti presso terzi; dedotte violazioni di norme processuali e della legge n.890/1982 (art.7) e censura di illegittimità costituzionale dell'art.26 d.P.R. n.602/1973; richiesta, in subordine, autorizzazione a proporre querela di falso sugli avvisi di ricevimento.

La decisione

La Corte di Cassazione, pur respingendo e dichiarando inammissibili la maggior parte dei motivi (fra cui le questioni di merito sulla validità delle notifiche, la questione costituzionale e la querela di falso), ha accolto il primo motivo relativo al regolamento delle spese processuali: ha ritenuto erronea la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi nonostante non fosse stato proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese. Pertanto la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per rideterminare le spese; il ricorso incidentale di Equitalia è assorbito.

Norme richiamate

  • art.360 cod.proc.civ.

    richiamato nelle sue varie lettere (n.3, n.4, n.5 del primo comma)

    Regime dei motivi di cassazione: il ricorso ha usato gli specifici numeri per denunciare violazioni di legge, vizi di procedimento e omessa/insufficiente motivazione; la Corte ha applicato la riforma dell'art.360 (n.5) richiedendo indicazione puntuale del fatto storico omesso

  • art.343 cod.proc.civ.

    Richiamato dal ricorrente rispetto alla regolazione delle spese di entrambi i gradi; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al divieto di reformatio in peius e alla illegittima condanna alle spese in assenza di appello incidentale

  • art.112 cod.proc.civ.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia sulle domande; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non c'è omessa pronuncia quando la decisione, pur per relationem, respinge o rende non esaminabile la pretesa

  • art.115 cod.proc.civ.

    Richiamato in ordine al sincero esame delle censure; la Corte ha valutato che non era indicato un 'fatto storico' omesso ai sensi dell'art.360 n.5 riformato

  • art.7 legge n.890/1982

    Invocato dal ricorrente per la necessità di specifiche attestazioni di spedizione delle raccomandate; la Corte ha ritenuto infondate le censure alla luce della istruttoria di merito e del richiamo all'art.26 DPR 602/1973

  • art.26 comma 1 d.P.R. n.602/1973

    Riferimento usato dal giudice di merito per ritenere che la notifica delle cartelle sia avvenuta secondo la procedura speciale per la riscossione; la Corte di Cassazione ha confermato la pacifica interpretazione giurisprudenziale relativa alla validità delle notifiche via posta consegnate al domicilio

  • art.2697 cod.civ.

    Richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato un vizio tale da invalidare le notifiche alla luce delle risultanze di merito

  • art.2729 cod.civ.

    Richiamato in relazione alla prova per documenti pubblici/privati (avvisi di ricevimento); la Corte ha ritenuto che la mera presenza di sigle illeggibili non basti a far decadere la validità della notifica senza ulteriore specificità

  • art.64 d.lgs. n.546/1992 e art.395 cod.proc.civ.

    Richiamati in tema di querela di falso nel contenzioso tributario: la Corte ha ricordato che in Cassazione la querela di falso è ammissibile solo in casi strettamente previsti e, se riguarda documenti usati in merito, l'azione può essere valutata nelle forme ordinarie (es. revocazione) se definitiva la falsità

  • art.174, terzo comma, d.lgs. n.196/2003

    Invocato dal ricorrente in ordine agli adempimenti del postino nella consegna delle raccomandate; la Corte non ha ritenuto decisiva la presunta omissione in presenza delle risultanze di merito e della giurisprudenza che ammette la validità della consegna al domicilio

  • artt.111 e 124 Cost.

    Richiamati nella prospettata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.26 DPR 602/1973; la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di specificità e ha osservato che la Corte costituzionale si è già pronunciata in senso non favorevole alle censure

Massime di principio

  • La notifica delle cartelle eseguita dall'ente di riscossione tramite consegna del plico al domicilio (anche a portiere o convivente) è, secondo consolidata giurisprudenza, valida se il plico è materialmente consegnato e firmato sul registro; la mancanza di indicazione delle generalità del ricevente sul modulo non invalida automaticamente la notifica
  • Per impugnare con successo in Cassazione vizi di motivazione dopo la riforma dell'art.360 cod.proc.civ. (n.5) è necessario indicare specificamente il "fatto storico" omesso, il dato processuale da cui risulta, come e quando è stato discusso e la sua decisività; generiche doglianze sulla insufficienza della motivazione sono inammissibili
  • Il giudice d'appello può motivare 'per relationem' richiamando la decisione di primo grado, purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e delle identità delle questioni; ciò esclude in molti casi il vizio di omessa pronuncia
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce all'appellato di ottenere, in assenza di appello incidentale, effetti peggiorativi per il ricorrente rispetto alla statuizione di primo grado: pertanto l'appellato non può ottenere la condanna alle spese che il primo grado aveva compensato, se non ha proposto appello incidentale
  • La querela di falso nel contenzioso tributario ha limiti stringenti: in Cassazione è ammissibile solo in casi specifici; quando riguarda documenti alla base della decisione di merito la via corretta può essere la revocazione se la falsità viene definitivamente accertata
  • Le censure costituzionali in cassazione richiedono l'indicazione delle ragioni precise di contrasto con disposizioni costituzionali; deduzioni generiche sono dichiarate inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.