Cassazione Civile, Sentenza n. 10284/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di numerose cartelle di pagamento (IRPEF) notificate fra il 2000 e il 2007; contestazione della ritualità delle notificazioni (molte effettuate a mani del portiere o di conviventi), della validità degli avvisi di ricevimento con sigle illeggibili, e della legittimità del pignoramento su crediti presso terzi; dedotte violazioni di norme processuali e della legge n.890/1982 (art.7) e censura di illegittimità costituzionale dell'art.26 d.P.R. n.602/1973; richiesta, in subordine, autorizzazione a proporre querela di falso sugli avvisi di ricevimento.
La decisione
La Corte di Cassazione, pur respingendo e dichiarando inammissibili la maggior parte dei motivi (fra cui le questioni di merito sulla validità delle notifiche, la questione costituzionale e la querela di falso), ha accolto il primo motivo relativo al regolamento delle spese processuali: ha ritenuto erronea la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi nonostante non fosse stato proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese. Pertanto la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per rideterminare le spese; il ricorso incidentale di Equitalia è assorbito.
Norme richiamate
art.360 cod.proc.civ.
richiamato nelle sue varie lettere (n.3, n.4, n.5 del primo comma)
Regime dei motivi di cassazione: il ricorso ha usato gli specifici numeri per denunciare violazioni di legge, vizi di procedimento e omessa/insufficiente motivazione; la Corte ha applicato la riforma dell'art.360 (n.5) richiedendo indicazione puntuale del fatto storico omesso
art.343 cod.proc.civ.
Richiamato dal ricorrente rispetto alla regolazione delle spese di entrambi i gradi; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al divieto di reformatio in peius e alla illegittima condanna alle spese in assenza di appello incidentale
art.112 cod.proc.civ.
Invocato per denunciare omessa pronuncia sulle domande; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non c'è omessa pronuncia quando la decisione, pur per relationem, respinge o rende non esaminabile la pretesa
art.115 cod.proc.civ.
Richiamato in ordine al sincero esame delle censure; la Corte ha valutato che non era indicato un 'fatto storico' omesso ai sensi dell'art.360 n.5 riformato
art.7 legge n.890/1982
Invocato dal ricorrente per la necessità di specifiche attestazioni di spedizione delle raccomandate; la Corte ha ritenuto infondate le censure alla luce della istruttoria di merito e del richiamo all'art.26 DPR 602/1973
art.26 comma 1 d.P.R. n.602/1973
Riferimento usato dal giudice di merito per ritenere che la notifica delle cartelle sia avvenuta secondo la procedura speciale per la riscossione; la Corte di Cassazione ha confermato la pacifica interpretazione giurisprudenziale relativa alla validità delle notifiche via posta consegnate al domicilio
art.2697 cod.civ.
Richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato un vizio tale da invalidare le notifiche alla luce delle risultanze di merito
art.2729 cod.civ.
Richiamato in relazione alla prova per documenti pubblici/privati (avvisi di ricevimento); la Corte ha ritenuto che la mera presenza di sigle illeggibili non basti a far decadere la validità della notifica senza ulteriore specificità
art.64 d.lgs. n.546/1992 e art.395 cod.proc.civ.
Richiamati in tema di querela di falso nel contenzioso tributario: la Corte ha ricordato che in Cassazione la querela di falso è ammissibile solo in casi strettamente previsti e, se riguarda documenti usati in merito, l'azione può essere valutata nelle forme ordinarie (es. revocazione) se definitiva la falsità
art.174, terzo comma, d.lgs. n.196/2003
Invocato dal ricorrente in ordine agli adempimenti del postino nella consegna delle raccomandate; la Corte non ha ritenuto decisiva la presunta omissione in presenza delle risultanze di merito e della giurisprudenza che ammette la validità della consegna al domicilio
artt.111 e 124 Cost.
Richiamati nella prospettata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.26 DPR 602/1973; la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di specificità e ha osservato che la Corte costituzionale si è già pronunciata in senso non favorevole alle censure
Massime di principio
- La notifica delle cartelle eseguita dall'ente di riscossione tramite consegna del plico al domicilio (anche a portiere o convivente) è, secondo consolidata giurisprudenza, valida se il plico è materialmente consegnato e firmato sul registro; la mancanza di indicazione delle generalità del ricevente sul modulo non invalida automaticamente la notifica
- Per impugnare con successo in Cassazione vizi di motivazione dopo la riforma dell'art.360 cod.proc.civ. (n.5) è necessario indicare specificamente il "fatto storico" omesso, il dato processuale da cui risulta, come e quando è stato discusso e la sua decisività; generiche doglianze sulla insufficienza della motivazione sono inammissibili
- Il giudice d'appello può motivare 'per relationem' richiamando la decisione di primo grado, purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e delle identità delle questioni; ciò esclude in molti casi il vizio di omessa pronuncia
- Il divieto di reformatio in peius impedisce all'appellato di ottenere, in assenza di appello incidentale, effetti peggiorativi per il ricorrente rispetto alla statuizione di primo grado: pertanto l'appellato non può ottenere la condanna alle spese che il primo grado aveva compensato, se non ha proposto appello incidentale
- La querela di falso nel contenzioso tributario ha limiti stringenti: in Cassazione è ammissibile solo in casi specifici; quando riguarda documenti alla base della decisione di merito la via corretta può essere la revocazione se la falsità viene definitivamente accertata
- Le censure costituzionali in cassazione richiedono l'indicazione delle ragioni precise di contrasto con disposizioni costituzionali; deduzioni generiche sono dichiarate inammissibili
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