Cassazione Civile, Sentenza n. 10275/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto dell'appello contro il diniego di abbuono/invito al pagamento per accise su prodotti alcolici in relazione al furto denunciato il 1 febbraio 2010. L'Agenzia deduceva la rilevanza del furto come causa di sospensione della riscossione e di possibile abbuono ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 504/1995 (testo applicabile temporalmente) e, peraltro, contestava che la sua comunicazione del 18/05/2011 (sospensione della riscossione) avrebbe interrotto la prescrizione del credito erariale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata e l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, il furto/rapina non costituisce di per sé caso fortuito o forza maggiore idoneo ad escludere l'esigibilità dell'accisa salvo che non si dimostri la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti (ossia l'impossibilità di immissione in consumo). Pertanto lo svincolo irregolare dal regime sospensivo determinato dal furto comporta l'esigibilità dell'accisa e il decorso del termine prescrizionale dal 1 febbraio 2010. Inoltre la nota dell'Agenzia del 18/05/2011 non è stata ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione. Poiché l'atto impositivo è stato emesso oltre il termine prescrizionale, il credito era estinto e la sentenza impugnata è corretta.
Norme richiamate
Direttiva n. 92/12/CEE, art. 14
Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d'imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi.
La direttiva riconosce abbuoni per perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore, ma demanda agli Stati membri le condizioni. La Corte interpreta la norma in combinazione con la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato.
D.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise), art. 4
in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile...
La norma prevede l'abbuono per perdita/distruzione per caso fortuito o forza maggiore e equipara taluni fatti di terzi a caso fortuito; la Corte nazionale interpreta restrittivamente il riferimento al furto, richiedendo la prova della distruzione o perdita irrimediabile per escludere l'esigibilità dell'accisa, tenendo conto dell'interpretazione della Corte di giustizia.
D.lgs. n. 504/1995, art. 1 lett. g) e art. 2 (disposizioni rilevanti)
Art.1 lett. g) definisce il regime sospensivo e ancor la esigibilità all'immissione in consumo o al verificarsi di causa estintiva. Art.2 stabilisce conseguenze sulla immissione in consumo e sui casi di assimilazione. In combinazione con art.4, il furto puo' essere qualificato come 'svincolo irregolare' che determina l'esigibilità dell'accisa.
Direttiva (UE) 2020/262, art. 6
La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
Chiarisce l'Unione che solo la distruzione totale o la perdita irrimediabile impediscono l'immissione in consumo; tuttavia la direttiva è successiva ai fatti di causa e rileva solo in chiave di orientamento giurisprudenziale posteriore.
Codice civile, artt. 2941-2943 e 1219
Norme generali sulla prescrizione, sospensione e interruzione: la sospensione della riscossione prevista dal TU accise non coincide con cause di sospensione/interruzione della prescrizione ex codice civile; la comunicazione amministrativa dell'Agenzia non è stata ritenuta atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Costituzione italiana, artt. 3 e 53
Richiamati i principi di uguaglianza e capacità contributiva per sostenere che la soluzione che esclude automaticamente l'inesigibilità dell'accisa per furto non è incostituzionale e rientra nella legittima determinazione del legislatore del presupposto impositivo.
Massime di principio
- Il furto o la rapina dei prodotti soggetti ad accisa, pur essendo un evento illecito di terzi, non costituisce automaticamente motivo di abbuono: occorre provare la distruzione o la perdita irrimediabile che renda i prodotti inutilizzabili come beni soggetti ad accisa.
- Nel regime unionale e nella giurisprudenza comunitaria la responsabilità del depositario autorizzato è prevalentemente oggettiva: lo svincolo irregolare dal regime sospensivo tende a determinare l'esigibilità dell'accisa a carico del depositario/obbligato.
- La prescrizione del credito erariale decorre dal momento in cui l'accisa è divenuta esigibile (es. data dello svincolo/imalmissione in consumo); una comunicazione amministrativa di sospensione della riscossione non è automaticamente idonea ad interrompere la prescrizione se non ha i requisiti giuridici dell'atto interruttivo.
- Se il contribuente vuole ottenere l'abbuono dopo un furto deve introdurre e provare nel processo fattuale la circostanza di perdita/distruzione irrimediabile o l'assenza di coinvolgimento colposo/doloso; l'onere probatorio è essenziale e va tempestivamente dedotto in giudizio.
- Le novità direttive successive (es. Direttiva 2020/262) chiariscono che solo la distruzione totale o la perdita irrimediabile escludono l'immissione in consumo; tuttavia la loro efficacia è temporale e non retroattiva rispetto ai fatti anteriori.
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