Cassazione Civile, Sentenza n. 10271/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva capitalizzato, tra le immobilizzazioni immateriali, i costi sostenuti nel 2005 e 2007 per formazione del personale e per servizi manageriali erogati dalla controllata T.O. Delta S.p.A., ammortizzandoli in cinque quote annuali. L'Amministrazione ha ritenuto che tali costi fossero in realtà costi di periodo non riconducibili a start-up o privi di utilità pluriennale e ha quindi recuperato a tassazione le quote di ammortamento per gli anni 2007 e 2008 (oltre al recupero IVA relativo al 2008). La controversia ha riguardato sia la corretta qualificazione contabile e fiscale dei costi (deducibilità e capitalizzazione) sia la legittimità formale degli avvisi in relazione alla mancata notifica di processi verbali di constatazione per i periodi contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e quindi confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento a favore della società. La Corte ha ritenuto infondati i vari motivi di ricorso dell'Amministrazione: in particolare ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la legittimità della capitalizzazione dei costi di start-up e degli oneri pluriennali alla luce dei principi contabili (OIC 24) e delle condizioni richieste (utilità futura, nesso causa-effetto, recuperabilità e piano di ristrutturazione). Ha inoltre affermato che l'obbligo di redigere e notificare il processo verbale di constatazione e il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 legge n.212/2000 operano solo se il controllo è stato effettuato mediante accesso nei locali dell'impresa; per controlli 'a tavolino' tale obbligo non sussiste. Infine la Corte ha spiegato che, pur gravando sul contribuente l'onere di provare l'inerenza dei costi, nel caso di specie l'Ufficio non aveva fornito una controprova idonea a superare il compendio probatorio della società. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 52, sesto comma, D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633
di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia
L'obbligo di redigere il processo verbale e la conseguente disciplina del contraddittorio precontenzioso si applicano quando il controllo sia avvenuto mediante accesso nei locali dell'impresa; non opera invece per i controlli svolti 'a tavolino'.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre solo se si è proceduto a verifica mediante accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'attività; non si applica ai controlli svolti nella sede dell'Amministrazione.
art. 109 (ex art. 75), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Stabilisce il principio di inerenza: le spese sono deducibili se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o utilità obiettivamente determinabili; grava sul contribuente l'onere di dimostrare inerenza e coerenza economica dei costi, salvo che l'Amministrazione fornisca specifica controprova.
art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Il diritto alla detrazione IVA presuppone che le operazioni fatturate siano inerenti all'attività d'impresa. La detrazione non deriva automaticamente dalla mera indicazione dell'imposta in fattura: occorre dimostrare l'uso nei fini dell'impresa e il nesso di strumentalità.
art. 2424 e art. 2426 del Codice Civile e principi contabili OIC 24
La capitalizzazione di oneri di impianto, ampliamento o di start-up è permessa solo se sussistono utilità pluriennale, correlazione causale con benefici futuri e ragionevole certezza di recuperabilità; per costi di formazione la capitalizzazione è ammessa solo se assimilabili a costi di avviamento o sostenuti per un piano di ristrutturazione riconoscibile e approvato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e cod. proc. civ. art. 360
Norme processuali richiamate nelle censure relative alla motivazione della sentenza; la Corte ricorda i parametri per valutare la completezza e l'ammissibilità della motivazione di merito ma ritiene sufficiente la motivazione, seppur succinta, che rinvia al compendio probatorio.
Massime di principio
- La capitalizzazione di costi di formazione e servizi manageriali come oneri pluriennali è ammissibile solo se il contribuente dimostra utilità futura, nesso causa-effetto con benefici futuri, recuperabilità e l'esistenza di un piano di avviamento o ristrutturazione che determini mutamenti strutturali rilevanti.
- In tema di imposte dirette l'onere della prova dell'inerenza e della corretta imputazione del costo grava sul contribuente, ma l'Amministrazione deve fornire una controprova concreta e specifica per superare il quadro documentale fornito dal contribuente.
- Il diritto alla detrazione IVA richiede indipendentemente la prova dell'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; la mancata deduzione fiscale del costo può influire negativamente sulla detraibilità dell'IVA, ma si tratta di verifiche distinte e coordinate.
- L'obbligo di redazione e notifica del processo verbale di constatazione e il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento operano soltanto per verifiche effettuate mediante accesso nei locali del contribuente; per i controlli 'a tavolino' tali formalità non sono richieste.
- Una motivazione di merito, anche se sintetica, è sufficiente se indica chiaramente le ragioni di fatto e di diritto e rinvia compiutamente al materiale probatorio; la nullità per motivazione apparente sussiste solo se manca completamente il percorso argomentativo o è contraddittorio e incomprensibile.
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