Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10637/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia origina da un appalto stipulato il 31 agosto 1995 per lavori di ristrutturazione e ampliamento di un reparto dell'officina ferroviaria di Sassari. L'impresa appaltatrice convenne la committente deducendo che quest'ultima non aveva adempiuto a vari obblighi preparatori, in particolare non aveva predisposto tutta la progettazione necessaria; lamentò inoltre che la committente aveva comunicato la risoluzione del contratto per suo asserito grave inadempimento. Chiese quindi: la declaratoria di nullità delle clausole sulla competenza arbitrale, l'illegittimità della risoluzione disposta dalla committente, la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, il risarcimento dei danni e il pagamento delle opere eseguite. Il tribunale accolse la domanda dell'impresa; la corte d'appello confermò, ritenendo valida la decisione di escludere l'arbitrato obbligatorio alla luce della declaratoria di incostituzionalità intervenuta nel 1996 e ritenendo provato che il progetto consegnato dalla committente era incompleto e non idoneo a consentire l'esecuzione dell'opera. La società committente ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale sulla competenza arbitrale, sostenendo che la clausola compromissoria dovesse essere interpretata come arbitrato volontario e non obbligatorio e che la corte di merito avesse omesso di verificare la volontà negoziale delle parti; 2) violazione di legge sulla qualificazione della fattispecie, lamentando che fosse stata disconosciuta la vincolatività della lex contractus e della clausola compromissoria; 3) vizio motivazionale e violazione di legge sulla responsabilità della committente, sostenendo che non fossero state correttamente valutate le condotte delle parti, l'adeguatezza del progetto e l'assenza di riserve dell'appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché, nei contratti di appalto pubblico stipulati prima della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, l'applicabilità della clausola compromissoria va verificata interpretando il tenore della clausola stessa per stabilire se le parti abbiano recepito solo la disciplina legale oppure attribuito valore negoziale alla disciplina richiamata; nel caso concreto la corte di merito aveva compiuto una interpretazione plausibile e corretta, escludendo l'arbitrato obbligatorio. Ha respinto anche il terzo motivo perché la valutazione circa la sussistenza dell'inadempimento e la sua gravità, ai fini della risoluzione ex art. 1453 c.c., è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza della ricorrente si risolveva invece in una critica alla valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è denunciabile in cassazione, ma non può essere usata per proporre una diversa interpretazione del contratto quando il giudice di merito abbia adottato una lettura plausibile e coerente con i criteri ermeneutici.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove o la preferenza accordata dal giudice a una ricostruzione fattuale plausibile.

  • art. 1453 c.c.

    La verifica della sussistenza dell'inadempimento e della sua gravità ai fini della risoluzione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 16 della legge n. 741/1981

    La norma, che rendeva obbligatorio l'arbitrato negli appalti pubblici, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non consentiva di derogare con atto unilaterale di ciascun contraente.

  • art. 47 del d.P.R. n. 1063/1962

    La disciplina dell'arbitrato obbligatorio negli appalti pubblici, come sostituita, è stata dichiarata incostituzionale; nei contratti anteriori occorre interpretare la clausola compromissoria per verificarne l'effettiva portata negoziale.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto pubblico stipulati prima della declaratoria di incostituzionalità dell'arbitrato obbligatorio, la clausola compromissoria va interpretata nel suo tenore letterale e sistematico per stabilire se le parti abbiano voluto recepire una disciplina legale destinata a mutare o abbiano attribuito alla previsione un autonomo valore negoziale.
  • In cassazione, la critica all'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati o il fatto decisivo omesso; non è invece consentito limitarsi a contrapporre una lettura alternativa ritenuta più convincente.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità quando sia una delle interpretazioni plausibili della clausola.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento e della fondatezza della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.