Cassazione Civile, Ordinanza n. 08639/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo con un'azienda per l'anno 2009, con conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 276 e 277 c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato la tardività dell'appello dell'INPS, notificato oltre dieci giorni dall'emissione del decreto di comparizione; (2) violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. perché l'appello sarebbe stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado presso la sede provinciale INPS di Salerno; (3) omessa/illogica/insufficiente motivazione e violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per non avere la Corte valutato le incongruenze tra dichiarazioni rese agli ispettori e prove testimoniali assunte in primo grado, con richiesta sostanziale di riesame del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché non erano stati trascritti né la relata di notifica della sentenza di primo grado né il decreto di fissazione dell'udienza con la relativa notifica, rendendo impossibile verificare la decisività delle censure. Ha inoltre osservato, sul primo profilo, che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435 c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta decadenza dall'impugnazione. Quanto al secondo profilo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica alla parte, se la relata non menziona espressamente il procuratore quale destinatario, non fa decorrere il termine breve per impugnare, anche se eseguita presso la sede della pubblica amministrazione e della sua avvocatura interna. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a sollecitare un nuovo esame delle prove documentali e testimoniali, precluso in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato per dedurre la tardività dell'appello; la doglianza è stata respinta perché non supportata da adeguata allegazione della relata di notifica
richiamato per dedurre la tardività dell'appello; la doglianza è stata respinta perché non supportata da adeguata allegazione della relata di notifica
il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta decadenza dall'impugnazione
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti e indicazione del loro reperimento nel fascicolo
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito
richiamato per contestare l'efficacia probatoria degli atti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del compendio istruttorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato nel contesto dell'interpretazione elastica del requisito di autosufficienza, purché non si trasformi in eccessivo formalismo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato nel suo testo novellato per sottolineare l'evoluzione verso un'applicazione meno formalistica del requisito di autosufficienza
art. 20866 del 2020
non è una norma ma una sentenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio sulla notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza: gli atti rilevanti devono essere trascritti nella misura necessaria e localizzati nel fascicolo.
- La censura che deduce la tardività dell'impugnazione altrui è inammissibile se non riproduce gli elementi documentali indispensabili a verificare in concreto la decorrenza dei termini.
- Il termine di dieci giorni previsto per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel rito del lavoro non è perentorio; la sua inosservanza, di per sé, non determina decadenza dall'impugnazione.
- La notifica della sentenza di primo grado non fa decorrere il termine breve di impugnazione se nella relata non è espressamente indicato il procuratore quale destinatario o soggetto presso il quale la notifica è eseguita, anche quando la notifica avvenga presso la sede dell'amministrazione e della sua avvocatura interna.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a un nuovo apprezzamento delle prove documentali e testimoniali compiuto dal giudice di merito.
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