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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08639/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo con un'azienda per l'anno 2009, con conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 276 e 277 c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato la tardività dell'appello dell'INPS, notificato oltre dieci giorni dall'emissione del decreto di comparizione; (2) violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. perché l'appello sarebbe stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado presso la sede provinciale INPS di Salerno; (3) omessa/illogica/insufficiente motivazione e violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per non avere la Corte valutato le incongruenze tra dichiarazioni rese agli ispettori e prove testimoniali assunte in primo grado, con richiesta sostanziale di riesame del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché non erano stati trascritti né la relata di notifica della sentenza di primo grado né il decreto di fissazione dell'udienza con la relativa notifica, rendendo impossibile verificare la decisività delle censure. Ha inoltre osservato, sul primo profilo, che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435 c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta decadenza dall'impugnazione. Quanto al secondo profilo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica alla parte, se la relata non menziona espressamente il procuratore quale destinatario, non fa decorrere il termine breve per impugnare, anche se eseguita presso la sede della pubblica amministrazione e della sua avvocatura interna. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a sollecitare un nuovo esame delle prove documentali e testimoniali, precluso in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 277 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per dedurre la tardività dell'appello; la doglianza è stata respinta perché non supportata da adeguata allegazione della relata di notifica

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per dedurre la tardività dell'appello; la doglianza è stata respinta perché non supportata da adeguata allegazione della relata di notifica

  • art. 435 c.p.c.

    il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta decadenza dall'impugnazione

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti e indicazione del loro reperimento nel fascicolo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia probatoria degli atti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del compendio istruttorio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato nel contesto dell'interpretazione elastica del requisito di autosufficienza, purché non si trasformi in eccessivo formalismo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato nel suo testo novellato per sottolineare l'evoluzione verso un'applicazione meno formalistica del requisito di autosufficienza

  • art. 20866 del 2020

    non è una norma ma una sentenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio sulla notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza: gli atti rilevanti devono essere trascritti nella misura necessaria e localizzati nel fascicolo.
  • La censura che deduce la tardività dell'impugnazione altrui è inammissibile se non riproduce gli elementi documentali indispensabili a verificare in concreto la decorrenza dei termini.
  • Il termine di dieci giorni previsto per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel rito del lavoro non è perentorio; la sua inosservanza, di per sé, non determina decadenza dall'impugnazione.
  • La notifica della sentenza di primo grado non fa decorrere il termine breve di impugnazione se nella relata non è espressamente indicato il procuratore quale destinatario o soggetto presso il quale la notifica è eseguita, anche quando la notifica avvenga presso la sede dell'amministrazione e della sua avvocatura interna.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a un nuovo apprezzamento delle prove documentali e testimoniali compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro agricoloContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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