Sentenza n. 1258/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 353/2024 pubblicata il 04/06/2024, Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, R.G. n. 19/2024, notificata a mezzo PEC ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 cpc in data 22.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 353/2024, recante condanna al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 353/2024, passata in giudicato e notificata il 22 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o violazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era decorso senza pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti previsti dalla legge. Il giudice ha precisato che gli importi indicati dalla creditrice, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Non è stata invece riconosciuta la somma richiesta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e da eseguire entro 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta; la somma richiesta per ogni ritardo o inosservanza può essere negata quando risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura pecuniaria per il ritardo nell'esecuzione del giudicato non è automatica e deve rispettare criteri di equità e proporzionalità.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere al pagamento prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.
La quantificazione e la decorrenza degli interessi devono essere verificate in concreto alla luce del titolo giudiziale e delle disposizioni civilistiche applicabili.
Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
La disciplina delle spese del giudizio amministrativo consente la condanna dell'Amministrazione soccombente e il rinvio alle regole del codice di procedura civile sulla distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'entità del credito deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati, senza che la quantificazione unilaterale del creditore vincoli definitivamente l'Amministrazione.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo pecuniario.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- La somma di denaro prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non deve essere riconosciuta quando, in relazione al caso concreto, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, interessi e accessori devono essere liquidati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili quanto a misura e decorrenza; il giudice dell'ottemperanza non è vincolato ai conteggi del creditore.
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