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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36460/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del prodromico avviso di liquidazione con cui l'amministrazione aveva recuperato maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per il disconoscimento delle agevolazioni "prima casa", assumendo che il contribuente non avesse trasferito la residenza nel comune in cui era ubicato l'immobile acquistato. Il contribuente sosteneva di non avere mai ricevuto la notificazione dell'avviso di liquidazione. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo regolare la notifica e osservando che la cartella non era stata impugnata per vizi propri. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina dell'irreperibilità assoluta invece di quella dell'irreperibilità relativa e aveva ritenuto sufficiente la prova della mera spedizione della raccomandata informativa, senza la prova della sua ricezione mediante produzione dell'avviso di ricevimento della CAD. Il secondo motivo, relativo all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR sulla prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario. Ha affermato che, secondo il principio delle Sezioni unite n. 10012 del 2021, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della disciplina applicata dalla CTR alla notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 140 c.p.c.

    Indicato dal ricorrente come norma corretta per la disciplina della notificazione in ipotesi di irreperibilità relativa.

  • artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 14 L. n. 890 del 1982

    Richiamati a sostegno della censura sulla prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta e sulla necessità della prova della ricezione della raccomandata informativa/CAD.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalle Sezioni unite come fondamento costituzionale di un'interpretazione che assicuri al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto notificando.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dalle Sezioni unite insieme all'art. 24 Cost. per giustificare l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    Interpretato nel senso che, nei casi di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Motivo di ricorso dichiarato assorbito, quindi non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando la consegna non avvenga per temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere provato dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
  • La sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione, perché occorre verificare la concreta sorte della CAD e la possibilità legale o effettiva di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • La disciplina della notificazione postale va letta in modo costituzionalmente orientato, bilanciando le esigenze del notificante con il diritto di difesa e il principio di parità delle parti, così da assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscere l'atto.
  • La notificazione in caso di irreperibilità relativa costituisce una fattispecie a formazione progressiva: l'effetto di perfezionamento diventa definitivo solo quando sia provata la ricezione, o comunque la ritraibilità legale, della comunicazione di avvenuto deposito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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