Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3590 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo l’Amministrazione, i costi fatturati dalla capogruppo O. s.p.a. alla partecipata non riguardavano vere prestazioni di servizi rese dalla capogruppo, ma il semplice riaddebito pro quota di costi sostenuti dalla capogruppo per servizi acquistati da terzi, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza. Da ciò l’Agenzia sosteneva l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’IVA per la partecipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate per difetto del requisito di decisività della prova. La censura proponeva, in sostanza, una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare che i documenti indicati imponessero necessariamente la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza. Inoltre, anche qualora tale qualificazione fosse stata accolta, i costi inerenti avrebbero potuto essere dedotti dalla società partecipata e l’IVA sarebbe stata detraibile, ferma la diversa determinazione della base imponibile. È stato riconosciuto anche il giudicato interno sulla parte relativa ai costi e all’IVA della fattura riguardante il dirigente in distacco e l’indennità all’esodo. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000 per compensi ed Euro 150 per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione insufficiente o omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare una reale lacuna o contraddittorietà della motivazione e una prova decisiva che avrebbe potuto determinare un esito diverso. Non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La censura deve individuare in modo chiaro il fatto decisivo e controverso e spiegare perché la motivazione sarebbe insufficiente o omessa.

  • Art. 1705 c.c.

    mandato senza rappresentanza

    Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante. La qualificazione del rapporto non esclude, di per sé, la deducibilità del costo inerente sostenuto economicamente dal mandante.

  • Artt. 1719 e 1720, comma 1, c.c.

    Il mandante deve fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico e rimborsargli le spese anticipate. Pertanto, il costo del servizio acquistato dal mandatario per conto del mandante può gravare fiscalmente sul mandante.

  • Artt. 75 e 109 TUIR

    I costi sono deducibili se rispettano, tra gli altri, i requisiti di inerenza, effettività, competenza, certezza, determinabilità e riferibilità all’attività d’impresa.

  • Art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    sono considerate prestazioni di servizi soggette ad IVA anche le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario

    Ai fini IVA, anche il rapporto tra mandante e mandatario senza rappresentanza costituisce una prestazione di servizi imponibile.

  • Art. 13, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 633/1972

    Nel mandato senza rappresentanza, la base imponibile IVA comprende il prezzo del servizio e l’eventuale provvigione, secondo le regole specifiche previste per le prestazioni rese o ricevute dal mandatario.

  • Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012

    I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili ai fini delle imposte sui redditi se effettivamente sostenuti e inerenti, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali fondamentali o l’utilizzo diretto per delitti non colposi.

  • Art. 6, paragrafo 4, Sesta direttiva n. 388/1977/CEE

    qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome, ma per conto di altri partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio

    Il mandatario che agisce in nome proprio è trattato, ai fini IVA, come se avesse ricevuto e successivamente fornito il servizio a titolo proprio.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto infragruppo come prestazione di servizi o mandato senza rappresentanza non determina automaticamente l’indeducibilità del costo o l’indetraibilità dell’IVA: è decisiva l’effettività, l’inerenza e la corretta documentazione dell’operazione.
  • Nel mandato senza rappresentanza, il rimborso al mandatario di costi sostenuti per conto del mandante può costituire un costo deducibile per il mandante, se il servizio è inerente all’attività d’impresa e sono rispettati gli altri requisiti fiscali.
  • Ai fini IVA, il mandato senza rappresentanza comporta normalmente una doppia rilevanza delle prestazioni: dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante. L’IVA addebitata al mandante può quindi essere detraibile, mentre la qualificazione incide soprattutto sulla base imponibile e sull’eventuale provvigione.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto preferire una diversa interpretazione dei documenti: occorre indicare una contraddizione o omissione decisiva, tale da rendere illogica o incompleta la motivazione.
  • La parte che invoca documenti decisivi deve dimostrare concretamente che, se esaminati, essi avrebbero necessariamente condotto a una diversa decisione; documenti compatibili con più ricostruzioni non soddisfano il requisito di decisività.
  • Nei rapporti tra capogruppo e partecipate occorre distinguere i diversi contratti e i rispettivi oggetti: una nota o un accordo relativo a spazi, utenze o altri servizi non prova automaticamente la natura di un diverso contratto di consulenza o assistenza.
  • La società capogruppo e la partecipata mantengono distinta soggettività giuridica e fiscale. La capogruppo può dedurre i costi sostenuti per svolgere servizi propri e la partecipata può dedurre il corrispettivo pagato per servizi effettivamente ricevuti, purché l’operazione sia reale, inerente e adeguatamente documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.