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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Lodi

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Trust - Atto istitutivo - Presupposto d'imposta - Non configura.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che l'atto istitutivo del trust, considerato isolatamente, non configura il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. L'imposizione deve essere collegata al momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento o arricchimento patrimoniale in favore dei beneficiari finali, non alla semplice segregazione dei beni e alla loro intestazione al trustee.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a imposta dell'atto istitutivo di un trust. La decisione esclude che la sola istituzione del trust configuri già il presupposto dell'imposta ipotecaria e catastale, poiché in quel momento il trustee acquisisce esclusivamente la titolarità formale e la funzione di amministratore del patrimonio, senza conseguire un arricchimento personale. Il presupposto impositivo deve essere individuato nella destinazione vincolata del patrimonio accompagnata, da un lato, dall'impoverimento del settlor e, dall'altro, dall'effettivo arricchimento del beneficiario, diverso dal trustee. Nel trust liberale, quindi, la tassazione non può essere anticipata alla mera istituzione, se manca un trasferimento definitivo di ricchezza indice di capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 25478 del 3 novembre 2015

    Ove il trust si presenti come trust liberale è illogico applicare l'imposta sul trasferimento già al momento della istituzione del trust, perché a tale momento non è correlabile il trasferimento definitivo di ricchezza che in effetti rileva quale indice di capacità contributiva.

    La tassazione del trust deve avvenire quando si manifesta l'effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario e non necessariamente al momento dell'atto istitutivo.

  • Imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari

    Il presupposto impositivo richiede un trasferimento patrimoniale effettivo e definitivo o comunque un arricchimento rilevante, non la mera intestazione formale dei beni al trustee con funzione amministrativa.

Massime di principio

  • La mera istituzione di un trust e la segregazione dei beni nel fondo in trust non implicano automaticamente un trasferimento imponibile, se il trustee non diventa beneficiario effettivo del patrimonio.
  • Per individuare il momento impositivo occorre verificare quando si realizza l'effettivo arricchimento del beneficiario finale e il corrispondente impoverimento del settlor.
  • Il trustee, quando agisce soltanto come amministratore del fondo nell'interesse dei beneficiari, non deve essere considerato il destinatario finale della ricchezza.
  • Nei trust liberali, l'imposizione anticipata all'atto istitutivo può essere contestata se non esiste ancora un trasferimento definitivo o un indice concreto di capacità contributiva.
  • La valutazione deve essere effettuata sulla struttura concreta del trust e sugli effetti patrimoniali prodotti, distinguendo tra trasferimento formale, vincolo di destinazione e attribuzione definitiva ai beneficiari.

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