Sentenza del 24/02/2016 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Errore materiale - Motivazione della sentenza - È emendabile - Appello - Esclude la correzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa correzione da parte del giudice che ha emesso la sentenza è esclusa dopo la proposizione dell'appello, poiché l'impugnazione devolve la decisione al giudice superiore e assorbe anche la questione relativa agli errori materiali. L'eventuale errore dovrà quindi essere fatto valere nell'ambito del giudizio di appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di correggere un errore materiale presente nella motivazione di una sentenza tributaria, ma non nel dispositivo. L'errore materiale è astrattamente emendabile mediante la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. Tuttavia, è stato proposto appello contro la sentenza, circostanza che impedisce allo stesso giudice che l'ha emessa di adottare autonomamente il provvedimento di correzione.
Norme richiamate
Art. 287 c.p.c.
La norma consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giudiziari ed è applicabile anche al processo tributario. La procedura non può però essere attivata dal giudice che ha emesso la decisione quando questa è già stata impugnata.
Massime di principio
- Gli errori materiali nella motivazione, se distinti da valutazioni giuridiche o da errori di giudizio, possono essere corretti anche nel processo tributario.
- La correzione ex art. 287 c.p.c. è normalmente praticabile finché la sentenza non sia stata impugnata.
- La proposizione dell'appello impedisce al giudice originario di correggere la propria sentenza: l'errore deve essere dedotto davanti al giudice dell'impugnazione.
- La procedura di correzione riguarda errori meramente materiali o refusi evidenti, non può essere utilizzata per modificare il ragionamento decisorio o il contenuto sostanziale della sentenza.
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