Sentenza del 24/02/2016 n. 552 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - diritto di detrazione - art. 30, d.P.R. n. 633/72 - credito d'imposta - omessa dichiarazione annuale - non è ammesso - diritto al rimborso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella limitatamente all’IVA, alle sanzioni, agli interessi e ai compensi di riscossione, sostenendo di poter utilizzare nella dichiarazione IVA relativa al 2005 il credito maturato nel 2004, nonostante tale credito non fosse stato indicato nella dichiarazione annuale IVA del 2004, omessa. Richiamava la risoluzione n. 74/E del 19 aprile 2007 e chiedeva il riconoscimento del credito da parte dell’Ufficio. L’Agenzia sosteneva invece che il credito non potesse essere riportato né compensato, poiché la dichiarazione annuale precedente non era stata presentata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società, ritenendo utilizzabile il credito anche in presenza di omessa dichiarazione, purché accertato dall’Ufficio. In appello, però, la decisione è stata riformata. La Commissione ha distinto tra il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, disciplinato dall’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, e il diritto di riportare nell’anno successivo l’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale precedente, disciplinato dall’art. 30. Quest’ultimo utilizzo presuppone che il credito sia stato indicato nella dichiarazione dell’anno precedente; in caso di omessa o tardiva dichiarazione, il credito non può essere utilizzato in compensazione. Il contribuente avrebbe potuto pagare l’imposta e chiedere successivamente il rimborso dell’eccedenza, nel rispetto del termine di prescrizione. L’opposizione alla cartella è stata quindi rigettata e XX S.r.l. è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 800 euro per il primo grado e 1.500 euro per l’appello.
Norme richiamate
Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti o alle importazioni riferiti al periodo può essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto.
La norma disciplina la detrazione dell’IVA sugli acquisti nel periodo in cui il diritto sorge e non consente, secondo la sentenza, di confonderla con il successivo riporto dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale.
Art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Se l’ammontare detraibile e le somme versate sono superiori all’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo ovvero di chiederne il rimborso nei casi previsti.
Il riporto o la compensazione dell’eccedenza presuppone che il credito risulti dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente. Se tale dichiarazione è omessa, il rimedio resta la richiesta di rimborso, previa regolarizzazione del pagamento dell’imposta.
Art. 37, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Le dichiarazioni annuali presentate con un ritardo superiore a trenta giorni dalla scadenza devono considerarsi a tutti gli effetti omesse.
L’omessa o la tardiva presentazione oltre il termine previsto impedisce l’utilizzo del credito nella dichiarazione dell’anno successivo, anche se il credito è effettivamente esistente.
Art. 36 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la liquidazione e il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati e di quelli disponibili all’Amministrazione finanziaria.
Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti non versate o non spettanti in base ai dati dichiarati e agli archivi dell’Amministrazione.
Art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il deposito della memoria dell’Ufficio nel giudizio tributario.
Cassazione n. 17158/2005
Ha affermato che una dichiarazione annuale presentata oltre trenta giorni dalla scadenza equivale a dichiarazione omessa, con perdita del diritto di utilizzare le detrazioni.
Cassazione n. 1845/2014
Ha stabilito che il credito esposto in una dichiarazione tardiva, anche se derivante da precedenti dichiarazioni regolari, non può essere riportato nella dichiarazione dell’anno successivo per difetto di continuità temporale.
Cassazione n. 9941/2015
Ha ricondotto la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA al rimedio generale contro il pagamento indebito, soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
Massime di principio
- Il credito IVA può essere riportato o compensato nell’anno successivo solo se risulta dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente presentata validamente e nei termini rilevanti.
- Non bisogna confondere il diritto sostanziale alla detrazione dell’IVA sugli acquisti con il diritto formale di riportare un’eccedenza IVA già consuntivata in una dichiarazione annuale.
- L’omessa o la tardiva presentazione della dichiarazione può impedire l’utilizzo del credito in compensazione, anche quando il credito sia effettivamente esistente e documentabile.
- In caso di dichiarazione omessa, il contribuente non perde necessariamente il credito sostanziale: può, se ne ricorrono i presupposti e non è decorso il termine applicabile, chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso.
- Il controllo automatizzato può disconoscere un credito riportato quando esso non risulta dalla dichiarazione precedente o non trova corrispondenza negli archivi dell’Amministrazione finanziaria.
- La contestazione della cartella non è normalmente lo strumento per ottenere un credito non dichiarato secondo le modalità previste; occorre seguire la procedura di rimborso o gli strumenti dichiarativi e accertativi previsti dalla legge.
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