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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Lodi

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta - Persona assente - Successivo avviso - Legittimità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta validamente eseguita. L’assenza temporanea del destinatario non determina di per sé l’invalidità della notificazione, quando risulti che il destinatario sia stato informato, mediante successivo avviso raccomandato, della giacenza del plico a lui intestato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la notifica della cartella di pagamento perché, al momento della consegna, risultava temporaneamente assente. La questione riguardava se l’assenza del destinatario rendesse invalida la notifica oppure se fosse sufficiente l’invio di un successivo avviso raccomandato relativo alla giacenza del plico.

Massime di principio

  • Nelle notifiche postali di cartelle di pagamento, la temporanea assenza del destinatario non comporta automaticamente l’invalidità della notifica.
  • La procedura può considerarsi perfezionata se, dopo il mancato recapito, viene inviato un avviso raccomandato che informa il destinatario della giacenza del plico.
  • In caso di contestazione, è determinante verificare la documentazione postale relativa sia al tentativo di consegna sia all’invio dell’avviso di giacenza.
  • La validità della notifica dipende dalla prova del rispetto delle formalità previste, non dalla concreta lettura della cartella da parte del destinatario.

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