Cassazione Civile, Ordinanza n. 39248/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva agito per far dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta di alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti da una coppia e dai loro figli, e in subordine la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sostenendo che tali atti avevano pregiudicato la garanzia patrimoniale del proprio credito. Il credito era fondato su una fideiussione omnibus prestata prima degli atti dispositivi a garanzia delle obbligazioni della società partecipata dai garanti. Il tribunale aveva respinto la domanda di simulazione ma accolto la revocatoria; la corte d'appello aveva confermato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando: insussistenza o mancato sorgere del credito e quindi difetto dei presupposti della revocatoria; necessità di sospensione del giudizio per pregiudizialità; erronea interpretazione della fideiussione e della clausola che subordinava l'obbligo del fideiussore all'insolvenza del debitore principale e degli altri fideiussori; mancata prova della variazione patrimoniale e dell'elemento soggettivo/fraudolento; omessa considerazione della congruità delle controprestazioni e dell'effettivo svolgimento di prestazioni assistenziali; vizi di motivazione e nullità della sentenza per motivazione apparente e per mancato esame di istanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha affermato che la corte territoriale si era conformata a un consolidato orientamento secondo cui l'art. 2901 c.c. tutela anche un credito eventuale o litigioso, non essendo necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La nozione di credito rilevante ai fini dell'azione revocatoria è ampia e comprende anche la ragione o aspettativa di credito, nonché il credito eventuale o litigioso; non occorre che il credito sia già certo, liquido ed esigibile.
Le doglianze sulla prova della variazione patrimoniale e degli altri presupposti non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
Le censure richiamanti il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia sono state reputate in realtà dirette a contestare l'apprezzamento del merito.
Richiamato dai ricorrenti nelle doglianze, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento, perché le censure erano inammissibili come riesame del merito.
Il richiamo alle prove pacifiche non ha evitato l'inammissibilità delle censure, che miravano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova è stata ritenuta una sollecitazione al riesame del merito.
Le doglianze di motivazione apparente sono state respinte perché in realtà volte a contestare la valutazione delle prove e non un effettivo vizio della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
La richiesta di sospensione per pregiudizialità è stata evocata dai ricorrenti, ma non è stata accolta perché la questione principale era comunque decisa secondo diritto e le censure erano inammissibili.
I motivi formalmente incardinati nei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo sono stati dichiarati inammissibili perché non conformi ai limiti del giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità sulla nozione di credito ai fini revocatori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il "credito" del debitore ha una nozione lata: può essere anche eventuale, futuro o litigioso, senza bisogno che sia già certo, liquido ed esigibile.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale; il ricorso è inammissibile se mira solo a una diversa lettura dei fatti.
- La clausola contrattuale sulla esigibilità della fideiussione non impedisce, di per sé, di riconoscere la qualità di creditore ai fini dell'azione revocatoria, quando l'obbligazione garantita sia comunque idonea a fondare una ragione di credito.
- La dedotta mancanza di prova dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria non può essere rivalutata in sede di legittimità se la censura non individua un vero errore di sussunzione ma contesta soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
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