Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15221/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. Nel fatto concreto, gli era stato contestato il possesso di 8,71 grammi di hashish, dai quali erano ricavabili 89 dosi singole, parte in un unico pezzo e parte già suddivisa in 10 bustine, oltre a denaro contante; presso l'abitazione erano state inoltre rinvenute bustine analoghe a quelle contenenti la sostanza. Il primo motivo censurava la motivazione sulla finalità di spaccio, sostenendo che fosse insufficiente o meramente riproduttiva, e che il dato ponderale non bastasse a escludere l'uso personale. Il secondo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la motivazione fosse viziata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: sul primo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su plurimi indici convergenti e non solo sul peso della sostanza; sul secondo, ha ribadito che la particolare tenuità richiede congiuntamente offesa tenue e non abitualità, e che la valutazione del giudice di merito sul quantitativo, non illogica, non è censurabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto alla finalità di spaccio, la motivazione di merito era congrua e basata su elementi plurimi (quantitativo, confezionamento, denaro, rinvenimenti in casa, assenza di deduzione di uso personale); quanto all'art. 131-bis c.p., la non particolare tenuità dell'offesa era stata correttamente desunta dal dato ponderale significativo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 731 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La finalità di spaccio può essere desunta da un insieme di elementi fattuali convergenti, non essendo sufficiente a censurare la decisione limitarsi a contestare il solo peso della sostanza senza confrontarsi con l'intera motivazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la tenuità dell'offesa va apprezzata secondo le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di valutazione della gravità del fatto, della modalità dell'azione, dell'entità del danno o del pericolo e dell'intensità del dolo concorrono a stabilire se l'offesa sia particolarmente tenue ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La finalità di spaccio in materia di stupefacenti può essere provata anche in via logica tramite indici fattuali convergenti, quali quantità detenuta, modalità di confezionamento, presenza di denaro e ulteriori elementi sintomatici, senza che il singolo dato ponderale debba essere valutato isolatamente.
  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito che, non manifestamente illogica, abbia ricostruito la destinazione della droga a fini non esclusivamente personali sulla base di un apprezzamento complessivo degli elementi probatori.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare la tenuità attraverso le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità per il significativo quantitativo di sostanza o per altre caratteristiche oggettive del fatto, tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilità
RamiStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.