Cassazione Civile, Ordinanza n. 17675/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società italiana contro due società estere davanti al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa. L’attrice deduceva che una convenuta avesse violato un contratto di distribuzione avente a oggetto un software personalizzato, mentre l’altra, concorrente del mercato, avrebbe indotto tale violazione e interrotto i rapporti commerciali; prospettava inoltre condotte di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. e abuso di dipendenza economica. Le convenute eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore della Sezione specializzata in materia di impresa di Milano, sostenendo che la causa rientrasse tra quelle per le quali, in presenza di società estere, opera la deroga funzionale-territoriale di cui all’art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 168/2003, anche perché connessa a profili di proprietà intellettuale, concorrenza sleale e antitrust. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse una sentenza in senso sostanziale ma un’ordinanza interlocutoria resa dal giudice istruttore in una causa devoluta al tribunale collegiale, privo di potestas decidendi; pertanto il regolamento necessario di competenza è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione di competenza tra Brescia e Milano, perché ha ritenuto il rimedio esperito non proponibile contro il provvedimento impugnato. Ha qualificato l’atto del giudice istruttore come provvedimento meramente interlocutorio, non idoneo a integrare una decisione, neppure implicita, sulla competenza. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza. Ha compensato integralmente le spese e ha dato atto dell’obbligo per le ricorrenti, in solido, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il regolamento necessario di competenza è proponibile solo contro provvedimenti che abbiano contenuto decisorio, anche implicito, sulla competenza e che siano assimilabili a sentenze per il loro contenuto intrinseco
"nelle cause devolute alle sezioni specializzate"
le controversie attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa vanno decise dal tribunale in composizione collegiale
le ordinanze del giudice istruttore sono revocabili dal collegio e non esprimono una potestas decidendi definitiva
concorre a escludere che l’ordinanza del giudice istruttore in causa collegiale abbia natura di sentenza sostanziale
richiamato come norma sulla competenza, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto del provvedimento impugnabile
richiamato nel provvedimento di merito come fase istruttoria successiva alla questione di competenza
il divieto della decisione a sorpresa opera soprattutto per questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non per questioni di puro diritto o di rito prevedibili dalle parti
richiamato in analogia quale espressione del principio del contraddittorio in cassazione
richiamato dalle ricorrenti come base della domanda di concorrenza sleale per boicottaggio secondario
art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 168/2003
la deroga territoriale verso Milano opera, secondo la Corte, solo per controversie di cui all’art. 3 del d.lgs. 168/2003 e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti; tuttavia la decisione finale non risolve il merito di tale interpretazione per l’inammissibilità del ricorso
costituisce il riferimento delle materie attribuite alle sezioni specializzate richiamato nella disciplina della deroga territoriale
richiamato quale norma che attribuisce alle sezioni specializzate la cognizione delle controversie in materia di abuso di dipendenza economica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per l’ulteriore contributo unificato
richiamato quale norma introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è inammissibile quando il provvedimento impugnato non ha natura decisoria, ma è un’ordinanza meramente interlocutoria resa dal giudice istruttore in una causa che deve essere decisa dal collegio.
- In una controversia devoluta al tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore non ha potestas decidendi definitiva sulla competenza; la decisione resta riservata al collegio e l’ordinanza istruttoria non è equiparabile a una sentenza ai fini dell’art. 42 c.p.c.
- La deroga territoriale a favore della sezione specializzata di Milano prevista per le controversie con società estere va letta restrittivamente e nei limiti delle controversie espressamente ricomprese nella disciplina richiamata, senza estensioni analogiche automatiche.
- Il divieto di decisione a sorpresa impone il contraddittorio preventivo soprattutto per questioni di fatto o miste di fatto e diritto; non opera, di regola, per questioni di puro diritto o di rito che le parti diligenti possono prevedere.
- L’inutilizzabilità del mezzo di impugnazione scelto, quando emerge da dati processuali già accessibili alle parti, non richiede un nuovo contraddittorio officioso prima della declaratoria di inammissibilità.
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