Cassazione Civile, Ordinanza n. 10718/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un fallimento, assumendosi creditore di una somma ingente nei confronti di un soggetto debitore, aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro un primo atto di alienazione di beni in comproprietà e contro il successivo trasferimento degli stessi beni a una società subacquirente. In un diverso giudizio, il fallimento aveva già ottenuto la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal debitore, ma la possibilità di agire esecutivamente contro il terzo subacquirente era stata contestata nei giudizi dell'esecuzione. La società convenuta in revocatoria sosteneva che il creditore non avesse interesse ad agire nel presente giudizio, perché la revocatoria sarebbe stata utile solo nell'ipotesi in cui fosse stata definitivamente negata l'azione esecutiva fondata sulla precedente revocatoria del fondo patrimoniale. Sosteneva inoltre che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. dovesse essere verificato in capo al legale rappresentante della società, e contestava che i giudici di merito potessero desumere la consapevolezza del pregiudizio da indizi quali la contiguità temporale delle vendite, la recente costituzione della società e i rapporti tra gli alienanti. Con il terzo motivo lamentava, in modo generico, errori di fatto relativi alla trascrizione della domanda e al rapporto di parentela tra le parti degli atti dispositivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'interesse ad agire nella revocatoria non è escluso dalla pendenza di un diverso giudizio sull'azione esecutiva: le due azioni sono cumulabili e il creditore può procurarsi, anche anticipatamente, un diverso titolo di inefficacia verso il subacquirente, senza dover attendere la definizione negativa del procedimento esecutivo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: quanto all'elemento soggettivo della revocatoria, la Corte ha osservato che la consapevolezza del pregiudizio, quando il terzo acquirente è una società, si riferisce fisiologicamente alle persone fisiche che la rappresentano; inoltre, la critica alle presunzioni valorizzate dai giudici di merito era una mera contrapposizione apodittica. Anche le doglianze del terzo motivo sono state giudicate inammissibili perché miravano a un diverso accertamento di fatto senza spiegare quale decisività avrebbero avuto gli asseriti errori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
l'azione revocatoria è esperibile anche nei confronti del subacquirente; il suo esercizio può essere anticipato rispetto alla definizione di altro giudizio esecutivo pendente, se permane l'interesse del creditore a munirsi di un distinto titolo di inefficacia
l'interesse ad agire sussiste quando vi è incertezza sulla tutela del diritto e l'attore subirebbe un danno senza la pronuncia richiesta; non è necessario attendere la definitiva definizione negativa di altro giudizio se l'utilità dell'azione è attuale o comunque prospettica
richiamato nel motivo di ricorso sulla prova dell'elemento soggettivo della revocatoria
richiamato nel motivo di ricorso sulla deduzione della consapevolezza attraverso presunzioni
richiamato per censurare genericamente asseriti errori di diritto/fatto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ravvisandone i presupposti di legge
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non richiede che il diritto minacciato sia già stato definitivamente negato in altro giudizio: è sufficiente una situazione di incertezza attuale, e il creditore può promuovere un'azione cautelativa o strumentale per ottenere un titolo alternativo di tutela.
- L'azione revocatoria può essere cumulata, in presenza dei presupposti, con altri rimedi volti alla soddisfazione del credito; il creditore non è tenuto ad attendere l'esito definitivo del diverso giudizio prima di agire in revocatoria contro l'avente causa o il subacquirente.
- Quando il terzo acquirente è una persona giuridica, la consapevolezza del pregiudizio richiesta dall'azione revocatoria va verificata attraverso le persone fisiche che la rappresentano o per le quali essa agisce, non potendo la società essere considerata titolare di una distinta sfera psichica.
- La deduzione di indizi rilevanti ai fini della revocatoria è censurabile in cassazione solo se il ricorrente si confronta specificamente con la ratio decidendi; una mera contrapposizione apodittica di una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- Le doglianze che mirano solo a sostituire un diverso accertamento di fatto a quello compiuto dai giudici di merito sono inammissibili se non chiariscono la decisività dell'errore prospettato e la concreta incidenza sulla decisione.
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