Cassazione Penale, Sentenza n. 39460/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Patti che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020 e dell'art. 582 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022), sostenendo di aver depositato telematicamente l'atto di appello inviandolo alla casella PEC indicata nel registro elettronico ministeriale e ritenendo irrilevante l'assenza della comunicazione nella casella della cancelleria.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, in assenza delle annotazioni e delle attestazioni di cancelleria previste dall'art. 24 d.l. n. 137/2020, l'onere probatorio del recapito grava sul mittente e può essere assolto solo mediante produzione dell'originale informatico del messaggio PEC sottoscritto digitalmente dal gestore di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuto recapito nella casella del destinatario. La stampa del messaggio PEC prodotta dalla difesa è risultata insufficiente e, dal fascicolo, è emerso che l'identificativo PEC prodotto corrispondeva a un'altra istanza del medesimo difensore presentata in data diversa. Perciò la documentazione non ha soddisfatto l'onere probatorio; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 24, d.l. n. 137 del 2020
Stabilisce il ruolo delle annotazioni e attestazioni di cancelleria nei depositi telematici; in mancanza di tali annotazioni la prova del recapito grava sul mittente e richiede l'originale informatico del messaggio PEC sottoscritto digitalmente dal gestore che attesti l'avvenuto recapito.
art. 582, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022)
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione; la Corte valuta la regolarità formale del deposito telematico alla luce delle modifiche normative e dell'onere probatorio a carico di chi invia l'atto.
Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021 (Belisario)
Giurisprudenza che chiarisce che la stampa del messaggio PEC non è sufficiente a provare il recapito quando mancano le attestazioni di cancelleria; è necessario l'originale informatico sottoscritto digitalmente dal gestore PEC.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del proponente del ricorso in Cassazione al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa o dell'assenza di colpa del proponente nell'origine della causa d'inammissibilità; qui la Corte ha escluso l'assenza di colpa e ha disposto la sanzione.
Massime di principio
- Quando il deposito telematico non risulta annotato dalla cancelleria, l'onere di provare l'avvenuto recapito grava sul mittente e si adempie solo con la produzione dell'originale informatico del messaggio PEC sottoscritto digitalmente dal gestore PEC.
- La semplice stampa o copia del messaggio di posta elettronica certificata non è sufficiente a dimostrare il deposito telematico; occorre il documento informatico con la sottoscrizione del gestore che attesti l'avvenuto recapito nella casella del destinatario.
- In caso di discrepanze tra gli identificativi PEC prodotti e i documenti presenti in cancelleria, la prova diventa manifestamente insufficiente e l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza probatoria relativa al deposito telematico, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende; è quindi fondamentale curare la documentazione tecnico-formale del deposito.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre tempestivamente l'originale informatico attestante il recapito (con la firma digitale del gestore PEC) e verificare che l'ID e la data del messaggio corrispondano esattamente a quanto annotato o registrato dalla cancelleria destinataria.
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