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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00557/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato l'equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di una procedura concorsuale nella quale un credito della società incorporata era stato ammesso al passivo e la procedura si era chiusa molti anni dopo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, al momento della fusione per incorporazione, non fosse ancora decorso il termine di ragionevole durata e che la società incorporante non avesse spiegato intervento nella procedura, escludendo così il diritto sia iure successionis sia iure proprio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità del decreto per asserita difformità tra la composizione del collegio risultante dal verbale d'udienza e quella indicata nel decreto; 2) violazione dell'art. 2504 c.c., sostenendo che la fusione per incorporazione comporterebbe successione universale e quindi legittimazione a far valere l'indennizzo anche per il periodo maturato dall'incorporata; 3) illegittimità costituzionale e convenzionale della sanzione processuale applicata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 5-quater della legge n. 89 del 2001, che aveva condannato la ricorrente al pagamento di euro 5.000 per manifesta infondatezza della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del decreto perché non era stata provata la diversità effettiva tra il collegio che aveva discusso la causa e quello deliberante: il verbale d'udienza fa fede dei componenti del collegio e la sola omissione o variazione nell'intestazione del provvedimento non basta, potendo integrare al più errore materiale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporante può domandare l'equa riparazione solo per il periodo in cui sia divenuta parte del giudizio presupposto e, separatamente, per il periodo maturato in capo all'incorporata, senza cumulare i due segmenti temporali; nel caso concreto, però, i giudici di merito avevano correttamente negato il diritto sia iure successionis, perché alla fusione la durata ragionevole non era ancora decorso, sia iure proprio, perché l'incorporante non era intervenuta nella procedura. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a contestare una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito sull'applicazione della sanzione ex art. 5-quater della legge Pinto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, legge n. 89 del 2001

    è la base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 6 CEDU

    parametro della ragionevole durata del processo posto a fondamento della domanda indennitaria

  • art. 158 c.p.c.

    la nullità per composizione del collegio è rilevabile d'ufficio, ma solo se vi sia prova della partecipazione alla deliberazione di giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione

  • art. 276 c.p.c.

    attribuisce rilievo alla coincidenza tra collegio che discute e collegio che delibera; il presidente deve controllare la corretta composizione del collegio in camera di consiglio

  • art. 132 c.p.c.

    concorre a fondare il principio di attribuzione della decisione ai giudici che l'hanno deliberata

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    l'erronea indicazione del nominativo nell'intestazione può costituire errore materiale emendabile

  • art. 2504 c.c.

    richiamato per qualificare gli effetti della fusione per incorporazione come vicenda successoria

  • art. 111 c.p.c.

    nel caso di successione a titolo particolare, il processo continua tra le parti originarie e il successore ha legittimazione autonoma se interviene

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per escludere che la continuità processuale dell'erede valga automaticamente a fondare il diritto all'indennizzo

  • art. 5-quater, legge n. 89 del 2001

    prevede una sanzione processuale applicabile anche in caso di domanda inammissibile per colpa o manifestamente infondata, rimessa alla discrezionalità del giudice

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente ma escluso come parametro necessario o esclusivo per la sanzione ex legge Pinto

  • artt. 3, 23, 24 Cost.

    invocati per contestare la legittimità della sanzione processuale, ma la Corte ne esclude il contrasto

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati in relazione al parametro convenzionale e all'obbligo di conformazione dell'ordinamento interno alla CEDU

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisi violazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in tema di responsabilità aggravata, ma ritenuto non ostativo alla sanzione specifica della legge Pinto

Massime di principio

  • La nullità della decisione per difformità della composizione del collegio rispetto all'udienza di discussione richiede la prova effettiva che abbia deliberato un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione; la sola discordanza dell'intestazione del provvedimento, se il verbale d'udienza indica diversamente i componenti, non basta e può integrare errore materiale.
  • Nel sistema dell'equa riparazione, quando vi sia successione nel rapporto controverso, il diritto all'indennizzo va riferito alle singole frazioni temporali di partecipazione al processo: il preteso danneggiato non può cumulare automaticamente il periodo sofferto dal dante causa con quello proprio, ma deve avere titolo per ciascun segmento in cui sia stato parte o abbia assunto la posizione rilevante.
  • In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante può far valere l'equa riparazione nei limiti del tempo maturato in capo all'incorporata e, separatamente, per il tempo successivo alla sua formale partecipazione al procedimento; l'indennizzo non è dovuto se alla data della successione non era ancora maturata una durata irragionevole e non vi è stata una valida assunzione della qualità di parte.
  • L'applicazione della sanzione processuale prevista dalla legge Pinto per domanda manifestamente infondata o inammissibile è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non si traduce in un automatismo consequenziale al rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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