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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00797/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA 2016, con cui l’Ufficio recuperava costi ritenuti non inerenti e rettificava sopravvenienze attive. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società. L’Agenzia aveva appellato la decisione, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per asserita mancanza di specificità e per difetto di censure espresse contro la sentenza di primo grado. In Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’atto di appello fosse invece sufficientemente specifico perché, letto nel suo complesso, evidenziava chiaramente il dissenso rispetto alla decisione di primo grado. La contribuente ha resistito eccependo varie cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui difetti di trascrizione e notifica.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo sanabile la eventuale nullità della notifica per effetto della costituzione della resistente e insussistenti i lamentati vizi di forma. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che l’appello tributario non era inammissibile per difetto di specificità, poiché dall’atto di gravame, complessivamente considerato, emergeva con chiarezza la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni del dissenso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello, che dovrà esaminare il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L’inammissibilità dell’appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici va interpretata restrittivamente; non ricorre quando il gravame, pur sintetico, consenta di ricavare in modo inequivoco, anche implicitamente e dal suo complesso, le ragioni di censura contro la decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma che sanziona con inammissibilità il difetto di specificità dei motivi d’appello, incidendo sull’accesso alla tutela giurisdizionale, va interpretata restrittivamente.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione può sanare il vizio di notifica quando necessario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’appello non è inammissibile per difetto di specificità se, pur formulato in modo sintetico, dal suo contenuto complessivo siano desumibili in modo univoco le censure rivolte alla sentenza impugnata.
  • Ai fini della specificità dei motivi di appello, il giudice deve valutare l’atto nella sua interezza, comprensivo di premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni, senza esigere una formula sacramentale di confutazione puntuale di ogni singola argomentazione della sentenza di primo grado.
  • La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici, in quanto eccezionale e limitativa dell’accesso al sindacato di merito, va applicata restrittivamente.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione della parte intimata, anche quando la notifica sia stata eseguita a un luogo o presso un difensore privo di collegamento formale con il destinatario, purché il destinatario sia comunque identificabile come difeso nel processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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