Cassazione Civile, Ordinanza n. 34372/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a ottenere dall'INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR maturato fino a una certa data nei confronti di un datore di lavoro fallito, dopo una complessa vicenda di cessione di ramo d'azienda, affitto di ramo e successiva retrocessione dell'azienda al fallito. La Corte d'appello aveva ritenuto che, essendo il credito TFR ammesso al passivo del fallimento e risultando la cessazione del rapporto dopo la retrocessione, fossero integrati i presupposti per l'intervento del Fondo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostanzialmente sovrapponibili: ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 297/1982 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il TFR relativo al periodo lavorato presso il cessionario in bonis non fosse esigibile nei confronti del cedente fallito fino alla cessazione del rapporto; che operasse la responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112 c.c.; e che la successiva retrocessione non fosse idonea a fondare l'intervento del Fondo, in mancanza di prova della prosecuzione del rapporto presso il soggetto fallito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi manifestamente infondati. Ha affermato che il Fondo di Garanzia dell'INPS attribuisce al lavoratore un diritto a prestazione previdenziale autonomo e distinto dal credito verso il datore di lavoro, che si perfeziona al verificarsi dei presupposti di legge dell'art. 2 l. 297/1982. Nella vicenda di circolazione dell'azienda, se la cessazione del rapporto avviene dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente poi fallito, il datore di lavoro insolvente rilevante ai fini dell'intervento del Fondo va individuato nel soggetto affittante retrocessionario successivamente fallito. È stata quindi esclusa la tesi della responsabilità solidale del cessionario nei confronti del Fondo sulla base dell'art. 2112 c.c. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per la sopravvenuta chiarificazione del principio di diritto; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
primo, secondo, quarto, settimo e ottavo comma
il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR è un diritto previdenziale autonomo, che si perfeziona con i presupposti previsti dalla norma; nella vicenda di retrocessione dell'azienda il datore insolvente rilevante è il soggetto affittante retrocessionario poi fallito.
non opera una responsabilità solidale del cessionario verso il Fondo di Garanzia, poiché il diritto alla prestazione previdenziale è distinto dal credito verso il datore di lavoro.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza senza valorizzare un diverso riparto probatorio.
richiamato per la trattazione camerale con memoria.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
è stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il credito del lavoratore verso il datore di lavoro e il diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia INPS per il TFR sono posizioni giuridiche distinte: l'intervento del Fondo non dipende dalla semplice esistenza del credito, ma dal verificarsi dei presupposti legali previsti dalla disciplina previdenziale.
- Nelle vicende di trasferimento d'azienda con retrocessione, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, il datore di lavoro insolvente va individuato nel soggetto che, al momento della cessazione del rapporto, sia divenuto titolare dell'azienda e risulti poi fallito.
- L'art. 2112 c.c. non può essere invocato per affermare una responsabilità solidale del cessionario nei confronti del Fondo di Garanzia, quando la domanda riguardi una prestazione previdenziale autonoma e non il mero credito retributivo.
- Quando il principio di diritto applicabile risulta chiarito dalla giurisprudenza solo successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese del giudizio.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata se muove da una ricostruzione del rapporto incompatibile con la natura autonoma della prestazione previdenziale azionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34268/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34269/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34273/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →