Cassazione Civile, Ordinanza n. 04248/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme derivanti da un contratto di somministrazione di caffè e da una convenzione di locazione di spazi per fini pubblicitari, stipulati originariamente con la società proprietaria/gestore del locale e poi connessi all'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto bar, ristorante e pizzeria. Il debitore opponente aveva contestato il proprio obbligo sostenendo di non dover rispondere delle somme richieste, perché al momento in cui la controparte aveva esercitato la clausola risolutiva espressa e chiesto la penale, il ramo d'azienda era già stato retrocesso alla società originaria. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo dovute quasi integralmente le somme. Nel ricorso per cassazione l'affittuario ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2560 c.c. in luogo dell'art. 2558 c.c., sostenendo che, cessato l'affitto di ramo d'azienda, i contratti in corso sarebbero dovuti tornare alla titolarità della società originaria e che la clausola penale e il rimborso richiesti riguardassero un rapporto contrattuale ancora pendente, da regolare con la disciplina della successione nei contratti ex art. 2558 c.c., non con quella dei debiti aziendali ex art. 2560 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ricostruito il rapporto tra art. 2558 c.c. e art. 2560 c.c., affermando che il primo opera per i contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre il secondo disciplina i debiti già sorti e non bilanciati da una controprestazione, cioè i c.d. debiti puri. Nel caso concreto, la clausola penale e l'obbligo di rimborso erano già sorti per effetto dell'inadempimento verificatosi prima della retrocessione del ramo d'azienda; la successiva manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non spostava il momento genetico del debito. La Corte ha inoltre precisato che, nel contratto di somministrazione, ogni prestazione periodica è autonoma e va verificata singolarmente ai fini dell'applicazione delle regole sulla successione o sui debiti aziendali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
"se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"
Si applica ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda; la successione riguarda le posizioni contrattuali ancora definite e segue la sorte del contratto.
"l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito"; "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori"
Si applica ai debiti aziendali già sorti e autonomi, non collegati sinallagmaticamente a una controprestazione ancora pendente; la responsabilità del cessionario è aggiuntiva e tutela i creditori aziendali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata dal ricorrente come vizio di legittimità per violazione di legge.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La distinzione tra successione nel contratto ex art. 2558 c.c. e responsabilità per debiti aziendali ex art. 2560 c.c. dipende dal momento in cui il debito è sorto e dalla presenza o meno di una controprestazione ancora pendente: se resta solo un debito autonomo, opera l'art. 2560 c.c.; se il rapporto è ancora sinallagmaticamente incompleto, opera l'art. 2558 c.c.
- Nel contratto di somministrazione, la continuità o periodicità delle prestazioni non impedisce di considerare ciascuna prestazione come autonoma ai fini della disciplina applicabile al trasferimento dell'azienda.
- La clausola penale costituisce una forma di liquidazione preventiva del danno e il relativo credito nasce con l'inadempimento; non è necessario che sia già intervenuta la risoluzione del contratto per far sorgere il diritto alla penale.
- La manifestazione successiva della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non sposta, di regola, il momento genetico del debito già maturato per effetto dell'inadempimento anteriore al trasferimento o alla retrocessione dell'azienda.
- La responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. ha funzione di tutela dei creditori dell'azienda e si aggiunge a quella del cedente, senza determinare il trasferimento sostanziale del debito in capo al cessionario.
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