Sentenza del 30/09/2021 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiede il rimborso di un eccedenza IVA relativa al 2007 dopo aver cessato l'attività il 20/12/2007. Nella dichiarazione 2008 il credito IVA è stato erroneamente indicato nella colonna "credito da utilizzare in compensazione" anziché in quella "credito di cui si chiede il rimborso". L'Ufficio ha negato il rimborso per tardività (provvedimento notificato il 24/10/2018), richiamando il termine biennale previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Il contribuente ha dedotto che, essendo cessata l'attività, il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (DPR 633/72 art. 30, c.2) e ha inoltre prodotto un'istanza del 18/3/2016 rimasta priva di riscontro. La Commissione Tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello si è discusso se applicare il termine biennale del D.Lgs. 546/92 o la prescrizione decennale prevista per i rimborsi conseguenti a cessazione dell'attività.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione d'appello ha ritenuto che, per le eccedenze IVA risultanti dalla cessazione dell'attività, trovi applicazione il regime previsto dal DPR 633/72 art. 30, comma 2, con conseguente termine di prescrizione ordinario decennale e non il termine biennale dell'art. 21 D.Lgs. 546/92. Ha inoltre ritenuto ammissibile l'emendamento della dichiarazione (correzione dell'indicazione del credito) anche in sede contenziosa. Poiché il termine decennale non era decorso, è stato riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del credito IVA per l'anno 2007 con gli interessi legali. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
DPR 633/72 art. 30, comma 2
Per le eccedenze IVA derivanti dalla cessazione dell'attività, il rimborso è regolato dall'art. 30 c.2 e soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il rimborso non può essere trasformato in compensazione negli anni successivi perché l'attività è cessata.
Stabilisce il termine biennale applicabile ai termini per l'impugnazione/ricorsi in materia tributaria; la Commissione ne ha ritenuto l'applicazione residuale e non pertinente quando una norma specifica (es. DPR 633/72 art.30) dispone diversamente.
Richiamato dal ricorrente in censura (errata applicazione), ma non è risultato decisivo per la decisione della Commissione; riguarda effetti della dichiarazione/registrazione ma non ha inciso sul principio della prescrizione decennale per i rimborsi IVA da cessazione.
Cassazione
Citata dal ricorrente per sostenere la tesi della prescrizione decennale in caso di cessazione dell'attività; rientra nella giurisprudenza utilizzata a supporto del principio applicato dalla Commissione.
Cassazione
Ordinanza della Cassazione che conferma il principio secondo cui, per rimborsi IVA derivanti da cessazione, si applica la prescrizione decennale e non il termine biennale di cui al D.Lgs. 546/92.
Cassazione
Principio secondo cui la dichiarazione del contribuente è emendabile anche in sede contenziosa e oltre i termini ordinari per l'integrazione della dichiarazione; ciò ha permesso alla Commissione di ritenere sanabile l'errata indicazione del credito come compensazione anziché rimborso.
Massime di principio
- Quando l'eccedenza IVA deriva dalla cessazione dell'attività, il diritto al rimborso è regolato dall'art. 30 DPR 633/72 e soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il termine biennale del D.Lgs. 546/92 non si applica primariamente.
- Un errore formale nella compilazione della dichiarazione (es. indicare il credito come compensazione anziché come rimborso) può essere sanato anche in sede giudiziale mediante emendamento della dichiarazione.
- La decorrenza dei termini per la richiesta del rimborso va valutata in relazione alla normativa specifica sull'IVA e non automaticamente al termine biennale dei procedimenti tributari; quindi, in caso di cessazione dell'attività, il contribuente ha generalmente più tempo per agire.
- Per difendere il diritto al rimborso è utile conservare documentazione che provi la cessazione dell'attività e l'esistenza dell'eccedenza; se l'Amministrazione nega il rimborso per tardività basandosi sul termine biennale, può essere efficace l'eccezione che il termine applicabile è quello decennale previsto per i rimborsi da cessazione.
- Le spese processuali possono essere compensate quando la controversia deriva da un errore formale del contribuente e la decisione giustifica la particolare natura del caso.
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