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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34788/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. accolta nei gradi di merito: alcuni atti di compravendita, stipulati da un soggetto sottoposto a procedimento penale come mandante dell'omicidio del fratello, in qualità di alienante, e dal figlio e dalla nuora in qualità di acquirenti, erano stati ritenuti pregiudizievoli per le ragioni creditorie delle parti civili del procedimento penale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2901 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che fosse onere degli attori provare la partecipatio fraudis dei terzi acquirenti e che il patrimonio del disponente non si fosse depauperato, ma solo modificato nella sua composizione, perché il corrispettivo sarebbe rimasto nella disponibilità dei coniugi. Con il secondo hanno denunciato la regolazione delle spese di lite, assumendo che la corte territoriale non avesse considerato la reciproca soccombenza per la rinuncia alla domanda risarcitoria e per l'esito dell'intervento di minori in corso di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato la genericità della censura e la mancata specifica indicazione della parte della sentenza impugnata, nonché l'assenza di adeguata esposizione degli atti e documenti posti a fondamento della doglianza, con conseguente violazione dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.; inoltre, la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, mentre la corte di merito aveva già valorizzato elementi fattuali idonei a fondare la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Quanto al secondo motivo, la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché non contrastava efficacemente la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza, restando discrezionale la compensazione e la quantificazione nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria rilevano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'atto dispositivo pregiudizievole e della consapevolezza del pregiudizio; la corte di merito aveva ritenuto integrati tali presupposti sulla base degli elementi fattuali valorizzati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire l'accertamento di merito già compiuto.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è stato reputato inammissibile perché privo di specificità e diretto a ottenere un riesame del merito.

  • art. 360 c.p.c. n. 1

    Richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di argomentazione idonea.

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    La Corte ha valorizzato la violazione dell'onere di specificità del ricorso per cassazione, in relazione all'indicazione della parte della decisione censurata.

  • art. 360 c.p.c. n. 6

    È necessario indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento della censura; la loro mancata precisa indicazione comporta inammissibilità.

  • art. 192 c.p.c.

    Il riferimento normativo corretto per la regolazione delle spese è stato individuato nell'art. 92 c.p.c., non nell'art. 192 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza; la compensazione e la quantificazione restano in larga misura riservate al merito.

  • art. 366 c.p.c. nn. 4 e 6

    Il ricorso deve contenere una chiara esposizione delle ragioni di censura e la puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge deve essere specifica, completa e riferita puntualmente alla decisione impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o del ragionamento probatorio è inammissibile.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta dal giudice di merito da una pluralità di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, senza che in cassazione sia consentito un riesame del merito se la motivazione è logicamente coerente.
  • Il motivo di ricorso che non indichi chiaramente la parte della sentenza censurata e non specifichi gli atti o documenti rilevanti viola i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. ed è inammissibile.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce di porre integralmente le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale violazione, la compensazione e la quantificazione restano nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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