Cassazione Civile, Ordinanza n. 25546/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il caso riguarda un'esecuzione immobiliare conclusa con decreto di trasferimento e successivo precetto per rilascio dell'immobile notificato dall'aggiudicatario all'originario occupante. Quest'ultimo aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo vizi del titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento e richiamando la pendenza o l'esistenza di altri giudizi inerenti alla stessa procedura esecutiva, tra cui opposizioni ex art. 617 c.p.c. e reclami avverso atti del professionista delegato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione rilevando che le contestazioni riguardavano nullità verificatesi nella fase di vendita e che, ai sensi dell'art. 2929 c.c., tali vizi non sono opponibili all'acquirente o aggiudicatario dopo l'intervenuta vendita, salvo collusione. Nel ricorso per cassazione l'istante ha denunciato violazione degli artt. 617 c.p.c. e 2929 c.c., oltre agli artt. 96 c.p.c. e 24 e 111 Cost., sostenendo che la controversia non verteva sul titolo esecutivo in sé, ma su vizi propri dell'atto di precetto e che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la rilevanza delle doglianze sul decreto di trasferimento e sugli atti della vendita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla preclusione derivante dall'art. 2929 c.c., che impedisce di far valere contro l'aggiudicatario o acquirente i vizi degli atti esecutivi anteriori alla vendita, salvo collusione. La Corte ha inoltre osservato che le contestazioni sull'invalidità del decreto di trasferimento risultavano comunque già coperte da giudicato e non potevano essere reiterate in forme diverse o in nuove controversie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto per rilascio
richiamato come norma per l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte conferma che i vizi degli atti anteriori alla vendita non possono essere utilmente fatti valere contro l'aggiudicatario dopo la vendita
è norma di sbarramento che rende inopponibili all'acquirente o aggiudicatario i vizi degli atti esecutivi anteriori alla vendita, salvo collusione con il creditore procedente
la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis consente la condanna all'ulteriore somma in favore della controparte e alla somma in favore della cassa delle ammende
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma
la Corte rileva che, definendo il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della memoria del controricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
richiamato solo per descrivere i reclami pendenti nella procedura esecutiva
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nella proposta perché il ricorso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata
Massime di principio
- Chi intende contestare la legittimità di un'azione esecutiva o degli atti della procedura deve utilizzare tempestivamente gli strumenti processuali tipici e nelle forme previste; la mancata proposizione nel rito corretto determina preclusione e impedisce di riproporre le stesse doglianze in successivi giudizi o con mezzi diversi.
- L'art. 2929 c.c. impedisce di far valere contro l'aggiudicatario o acquirente i vizi degli atti esecutivi anteriori alla vendita, salvo collusione con il creditore procedente; il difetto di diligenza del terzo acquirente è irrilevante.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre le contestazioni già svolte in primo grado.
- Le nullità o irregolarità degli atti della vendita forzata, ove già coperte da giudicato o comunque dedotte in procedimenti definiti, non possono essere fatte valere nuovamente in autonome controversie per paralizzare l'azione esecutiva del soggetto subentrato nell'acquisto.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le sanzioni economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
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