Cassazione Civile, Ordinanza n. 19580/2021 del 09/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda possessoria di reintegrazione proposta da due soggetti che assumevano di essere proprietari e possessori ultradecennali di un terreno agricolo con strada di accesso, sostenendo che il convenuto avesse apposto un cancello sulla strada e introdotto cavalli nel fondo, privandoli del possesso. Il convenuto si costituiva deducendo di avere acquistato il bene da un terzo, già parte di un precedente rapporto di affitto agrario con la famiglia degli attori, definito con risoluzione giudiziale e rilascio del fondo, poi eseguito. I giudici di merito rigettavano la domanda; la corte d'appello confermava, ritenendo che la documentazione dimostrasse che il fondo era stato detenuto in affitto da un fratello degli attori e che l'attività svolta sul bene non integrasse un possesso utile alla tutela invocata. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione delle norme sul possesso e sull'azione di reintegrazione, per avere la corte confuso i presupposti dell'azione possessoria con quelli petitori e per avere escluso il possesso ventennale; (2) violazione delle medesime norme e delle disposizioni sulle prove, per il mancato espletamento di interrogatorio formale e prova testimoniale e per il mancato esame di documenti, fotografie e planimetrie; (3) violazione dell'art. 96 c.p.c. e delle norme sul possesso, lamentando la conferma della condanna alle spese e la mancata esclusione della lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte territoriale aveva correttamente valutato, come accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto decisivo, che l'attività materiale sul fondo non dimostrava un possesso uti dominus: la coltivazione o la detenzione del terreno, da sola, non basta a provare il possesso utile anche ai fini dell'usucapione, occorrendo univoci indizi e la considerazione del concreto reticolo dei poteri esercitati sul bene e del comportamento del proprietario. Quanto alle prove richieste, la Corte ha ritenuto legittimo il loro mancato ingresso perché la decisione di merito era già sorretta da documentazione idonea e perché, in presenza di un fascicolo di parte disordinato e confusamente indicizzato, non grava sul giudice l'onere di reperire autonomamente i documenti non agevolmente individuabili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la denuncia di violazione di legge era costruita in modo generico, senza indicare puntualmente le affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'azione di reintegrazione del possesso, ma la Corte ha escluso che la fattispecie fosse stata erroneamente sussunta nella disciplina petitoria
richiamati come norme sul possesso e sulla prova del possesso, nel senso che la materiale attività sul bene deve evidenziare un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto dominicale
richiamati in relazione alla tutela possessoria
artt. 115, 116, 117, 118 c.p.c.
richiamati dalle ricorrenti in tema di prova e valutazione degli atti; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è rimessa al merito nei limiti della motivazione
la violazione di legge va dedotta come erronea ricognizione della fattispecie astratta e non come contestazione della valutazione del fatto
richiamato nel terzo motivo per la lite temeraria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
l'onere di specificità del ricorso impone di indicare puntualmente le norme violate e il contrasto con la sentenza impugnata
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della tutela possessoria, il giudice di merito deve accertare il corpus possessionis considerando l'intero complesso dei poteri concretamente esercitati sul bene e il modo in cui tali attività si correlano al comportamento del proprietario; la sola utilizzazione materiale del fondo non basta, di per sé, a dimostrare il possesso uti dominus.
- La coltivazione o la mera detenzione di un fondo non sono elementi sufficienti, da soli, a provare il possesso utile né, in generale, gli elementi costitutivi di una fattispecie acquisitiva come l'usucapione; occorrono univoci indizi idonei a rivelare l'esercizio del potere di fatto corrispondente alla proprietà.
- La valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute decisive appartengono al giudice di merito; il mancato esame di specifiche prove non integra di per sé violazione di legge se la decisione è sorretta da una motivazione congrua e non viene dedotto un omesso esame di fatto decisivo nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorrente per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare in modo puntuale le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, confrontarle con il precetto normativo e spiegare il contrasto; la mera elencazione di norme asseritamente violate, senza critica specifica della ratio decidendi, rende il motivo inammissibile.
- Se il fascicolo di parte è tenuto in modo confuso e i documenti non sono agevolmente individuabili, non è censurabile la mancata considerazione da parte del giudice di documentazione non immediatamente reperibile, gravando sulla parte l'onere di indicarne con precisione la collocazione.
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