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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19262/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla caduta di una partecipante a una festa svolta nei locali di un albergo, caduta che sarebbe stata causata dalla scivolosità del pavimento dovuta alla condensa. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata ex art. 2051 c.c. nei confronti della società che gestiva la struttura e del partito politico che aveva organizzato l'evento, condannandoli in solido e rigettando la domanda di garanzia verso l'assicurazione. In appello la società alberghiera ha eccepito, in via preliminare, la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per conflitto di interessi tra i due convenuti, difesi dal medesimo procuratore, sostenendo che ciò avesse compromesso il diritto di difesa e imponesse la rinnovazione degli atti nulli e dell'istruttoria. Nel merito ha contestato la propria responsabilità, assumendo che l'onere probatorio gravasse sull'attrice quanto all'imputabilità soggettiva del fatto e che, semmai, la responsabilità dovesse ricadere sul partito organizzatore della festa, il quale non avrebbe fatto funzionare gli impianti di aerazione causando la condensa. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ma ha deciso comunque la causa nel merito allo stato degli atti, confermando la condanna della società e del partito. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 162, 354 e 356 c.p.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la nullità per conflitto di interessi anche solo virtuale, la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice o rinnovare l'istruttoria, non potendo decidere allo stato degli atti; con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica sull'ordine di conferimento delle procure. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, affermando che la costituzione di più parti con lo stesso difensore, in presenza di conflitto di interessi, rende nulli gli atti processuali successivi e impone, per quanto possibile, la rinnovazione ex artt. 354 e 356 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato come titolo di responsabilità da cosa in custodia posto a base della domanda risarcitoria e della decisione di merito.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la nullità processuale conseguente al conflitto di interessi.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte afferma che, accertata la nullità derivante dal conflitto di interessi, il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ovvero disporre la rinnovazione degli atti nulli, per quanto possibile.

  • art. 356 c.p.c.

    Indicata come norma che impone la rinnovazione dell'istruttoria quando la nullità processuale abbia inciso sulle attività già compiute.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per censurare la motivazione ritenuta apodittica sull'ordine temporale di conferimento delle procure.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata nel collegamento al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se due o più parti con posizioni potenzialmente o attualmente confliggenti si costituiscono con il medesimo procuratore, la violazione investe il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e determina la nullità degli atti processuali compiuti in tale assetto.
  • Il conflitto di interessi tra parti rappresentate dallo stesso difensore è rilevabile d'ufficio e rileva anche quando sia solo virtuale, cioè apprezzabile ex ante e in astratto.
  • In presenza di nullità del giudizio di primo grado derivante da un vizio che ha impedito il regolare esercizio delle difese, il giudice di appello non può limitarsi a decidere la causa allo stato degli atti, ma deve ordinare, per quanto possibile, la rinnovazione degli atti nulli e dell'istruttoria ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.c.
  • L'eventuale ordine temporale di conferimento delle procure non elimina il conflitto di interessi quando il medesimo difensore debba assistere parti portatrici di interessi incompatibili.
  • La violazione del limite alla contemporanea difesa di parti in conflitto comporta l'invalidità degli atti successivi compiuti nel processo, poiché incide su valori costituzionalmente garantiti come difesa e contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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