Cassazione Civile, Ordinanza n. 10152/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dall’agente della riscossione in relazione a crediti iscritti a ruolo e contenuti in alcune cartelle esattoriali richiamate nell’atto. La Corte di giustizia tributaria di II grado aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, ritenendo non provata la rituale notificazione delle cartelle prodotte solo con distinta di accettazione dell’operatore privato e non con avviso di ricevimento, e aveva inoltre ritenuto tardivo l’appello, depositato/notificato il 14 luglio 2020 rispetto a una sentenza di primo grado depositata il 12 novembre 2019, anche considerando la sospensione emergenziale dei termini. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 83 d.l. 18/2020 e dell’art. 36 d.l. 23/2020, sostenendo che il termine lungo per impugnare scadesse il 15 luglio 2020 e che quindi l’appello del 14 luglio 2020 fosse tempestivo; con il secondo, formulato in via gradata, ha censurato la decisione nella parte relativa alla notifica delle cartelle, invocando l’art. 26 d.P.R. 602/1973, l’art. 139, quarto comma, c.p.c. e la L. 890/1982, sostenendo che per alcune notifiche era sufficiente la raccomandata semplice senza avviso di ricevimento e che la notifica poteva essere effettuata anche tramite Poste Italiane.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo tempestivo l’appello dell’Agenzia. Ha osservato che la declaratoria di inammissibilità dell’appello costituiva l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre le ulteriori considerazioni sulla ritualità della notifica delle cartelle erano svolte solo in modo superfluo e quindi prive di autonoma efficacia decisoria. Nel merito del primo motivo, ha affermato che il termine lungo di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado del 12 novembre 2019, veniva prorogato per effetto della sospensione dei termini processuali disposta dall’emergenza COVID-19, con scadenza al 15 luglio 2020; di conseguenza, l’appello notificato il 14 luglio 2020 era tempestivo. La sentenza della Corte di giustizia tributaria è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione per il nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
È interpretato nel senso della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale, rilevante per il calcolo del termine lungo di impugnazione.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
È applicato in combinazione con l’art. 83 d.l. 18/2020 per quantificare la sospensione dei termini processuali in 64 giorni.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È invocato dalla ricorrente per sostenere la correttezza del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 139, quarto comma, c.p.c.
È richiamato a sostegno della tesi sulla validità delle modalità di notificazione e della comunicazione al destinatario.
È richiamata in relazione alle formalità della notificazione degli atti e al valore dell’avviso di ricevimento.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È citato dalla ricorrente per sostenere che, per alcune cartelle, fosse sufficiente l’invio di una comunicazione informativa mediante raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.
art. 366, secondo comma, c.p.c.
È menzionato per il domicilio eletto della controricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione, tale statuizione esaurisce la ratio decidendi; le ulteriori argomentazioni di merito eventualmente svolte dal giudice di appello, perché rese da un giudice ormai privo di potestas iudicandi sul merito, non hanno autonoma efficacia decisoria e non vanno impugnate come capi autonomi della sentenza.
- Ai fini del termine lungo per proporre appello, la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale deve essere computata nel calcolo della scadenza, con la conseguenza che un gravame notificato entro il termine così prorogato è tempestivo.
- Se l’impugnazione è stata proposta tempestivamente, una declaratoria di inammissibilità fondata sul contrario presupposto del tardivo deposito o notifica dell’atto processuale integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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