Cassazione Civile, Ordinanza n. 35743/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da rapporti intercorsi tra una società e un soggetto privato in vista della possibile cessione di un ramo d'azienda. Il soggetto privato aveva chiesto davanti al Tribunale di Roma la restituzione di somme che assumeva di avere anticipato per acquisti di merci e per finanziare l'operazione, oltre al risarcimento dei danni; la società aveva contestato integralmente la domanda e, in subordine, aveva eccepito la compensazione con propri crediti. Il Tribunale aveva accolto la domanda per euro 10.652,05 e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della società, accogliendo solo in parte l'appello incidentale della controparte sulle spese. In cassazione la società ha articolato sette motivi: (1) nullità e violazione di norme processuali per asserita carenza di motivazione, omessa pronuncia su eccezioni, errata distribuzione dell'onere della prova, mancata valutazione delle prove, erroneo rilievo di rinuncia alle istanze istruttorie, e omesso esame dell'eccezione di compensazione; (2) nullità della sentenza e violazione del contraddittorio per asserita motivazione apparente e per rilievo officioso di qualificazioni giuridiche senza previa provocazione del contraddittorio; (3) violazione delle norme sulla domanda e sulle preclusioni per avere ritenuto ammissibile la modifica della domanda con memoria ex art. 183 c.p.c.; (4) violazione delle norme sul mandato, sulla prova e sulle presunzioni, per la conferma della qualificazione di euro 9.000,00 come anticipazione e non come cauzione; (5) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato da pagamenti effettuati dal mandatario direttamente al mandante; (6) violazione delle norme sulla compensazione, sostenendo che tra le parti vi fosse un unico rapporto contabile e che dovesse disporsi compensazione legale; (7) violazione delle norme sulle spese, per la parziale riforma della compensazione disposta dal primo giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, valorizzando in particolare: la presenza di una motivazione autonoma della Corte territoriale; la corretta qualificazione del rapporto come mandato, anche per atti non negoziali, con applicazione analogica delle regole della rappresentanza; la legittimità della precisazione della domanda ex art. 183 c.p.c. perché non introduceva una domanda "altra" ma solo meglio specificata; la correttezza del criterio di riparto dell'onere probatorio in appello, gravante sull'appellante che impugna una decisione assistita da presunzione di legittimità; l'inammissibilità del sindacato di legittimità sulla rivalutazione delle prove; l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme; e l'insindacabilità, salvo errori di principio, della liquidazione delle spese rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma, che a sua volta aveva confermato la condanna della società al pagamento della somma riconosciuta in favore della controparte e aveva parzialmente riformato la regolazione delle spese di primo grado, ponendone 2/3 a carico della società ricorrente. La Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del controricorrente e distratte al suo difensore, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta nullità per difetto di motivazione è esclusa quando la sentenza d'appello contiene una motivazione propria, anche se concisa, e si confronta con la decisione di primo grado.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, reputato assolto dalla Corte territoriale.
Il sindacato di legittimità non può essere usato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se essa non supera i limiti del vizio denunciabile.
Nel giudizio di appello, l'appellante ha l'onere di dimostrare il fondamento delle censure contro la decisione di primo grado; il criterio di riparto probatorio opera in chiave processuale, come prova della fondatezza dell'impugnazione.
La pretesa restitutoria è ricondotta alle spese e anticipazioni fatte dal mandatario per l'esecuzione dell'incarico, che il mandante deve rimborsare nei limiti di legge.
Sono ammissibili le modifiche della domanda che non introducono una pretesa "altra" o aggiuntiva, ma si limitano a precisare o meglio qualificare la domanda originaria prima della trattazione della causa.
È evocato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ritiene infondata la censura sulla modificazione della domanda e sulle preclusioni in appello.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.
Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla pretesa inammissibilità del mutamento della domanda; la censura è respinta.
La violazione del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio è censurabile solo se la parte indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere ove previamente interpellata.
Richiamato nel terzo motivo senza esito favorevole per la ricorrente.
La Corte respinge le censure che mirano a sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle risultanze processuali.
Richiamato nel sesto motivo in tema di valutazione delle dichiarazioni e delle prove, senza che sia ravvisata violazione decisiva.
La compensazione legale non è riconosciuta sulla base di deduzioni generiche e non autosufficienti, quando difetti la prova del reciproco credito nei presupposti richiesti.
Le presunzioni sono invocate dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia svolto una valutazione probatoria non censurabile in cassazione nei limiti dedotti.
Richiamato in relazione alla valutazione presuntiva del versamento di euro 9.000,00, ritenuta corretta dal giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza; non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito di porle a carico della parte soccombente.
La misura della compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione dei limiti di legge.
È il parametro dei motivi di ricorso invocati; la Corte ne esclude la sussistenza per tutte le censure esaminate.
I motivi sono dichiarati inammissibili o comunque non scrutinabili quando non sono autosufficienti e non indicano specificamente gli atti e i documenti rilevanti.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
È dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'appellante sopporta l'onere di dimostrare l'errore della decisione impugnata: il riparto dell'onere della prova opera in chiave processuale come prova della fondatezza dell'impugnazione, non come ripartizione sostanziale del fatto costitutivo del diritto.
- La modifica della domanda è ammissibile, nella fase consentita dall'art. 183 c.p.c., quando non introduce una pretesa diversa e autonoma, ma si limita a precisare, correggere o meglio qualificare la domanda originaria; è invece inammissibile solo la domanda "altra" o aggiuntiva.
- La deduzione di un vizio di motivazione apparente o di nullità della sentenza non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito: la motivazione è sufficiente se il giudice d'appello rende una propria autonoma ragione decisoria, anche aderendo alla sentenza di primo grado.
- Le censure di violazione del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio sono inammissibili se la parte non indica in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere ove il contraddittorio fosse stato preventivamente attivato.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile senza dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse; inoltre il fatto omesso deve essere un fatto storico e non una mera qualificazione giuridica.
- La compensazione legale dei crediti richiede una specifica allegazione e prova dei relativi presupposti; non può essere ottenuta con deduzioni generiche o tramite un mero dissenso sulla ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti.
- La regolazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di violazione dei criteri normativi applicabili.
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